
Professioni immobiliari. Figure professionali e loro competenze. Il panorama italiano dell’edilizia offre all’utenza una grande varietà di figure professionali che intervengono sia in fase progettuale che in quella di Direzione Lavori.
Abbiamo Ingegneri di ogni tipo, Architetti, Pianificatori, Geometri, Periti edili, agronomi, interior designer. Esistono poi ulteriori disguidi che nascono dalla riforma universitaria che ha creato la figura degli ingegneri junior, le cui reali competenze non sono ben chiare.
Spesso il privato cittadino pensa che rivolgendosi a un tecnico diplomato possa risparmiare qualcosa sulla parcella.
Ci si trova di fronte a geometri che ritengono di poter fare qualsiasi cosa pur non avendone le competenze, cittadini inconsapevoli che commissionano calcoli strutturali ad un perito edile o ad un interior designer.
Per non parlare della Direzione Lavori che viene spesso per praticità, nella convinzione di un ipotetico taglio dei costi, viene commissionata a geometri, quando questi non ne hanno teoricamente le competenze a livello strutturale e di impiantistica.
Anche rivolgendosi a tecnici laureati, spesso non si sa esattamente come comportarsi.
Ci si trova insomma di fronte ad un regime di confusione che raggiunge livelli unici in Europa. Spesso nemmeno gli stessi tecnici sono a conoscenza dei propri limiti professionali; ognuno pensa di avere conoscenze e competenze tali da poter affrontare ogni genere di problematica ingegneristica.
Professioni immobiliari. Normativa differenze delle competenze
Vediamo ora di analizzare le disposizioni normative che la legislazione italiana offre a riguardo. In Italia la distinzione delle competenze di ingegnere, architetto e geometri viene affrontato da normative risalenti agli anni Venti. Il Regio decreto 2537/1925 (Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto) e il Regio Decreto n. 274/1929 (Regolamento per la professione di geometra) danno indicazioni abbastanza esaustive a riguardo. Forse perché molto datata, si è deciso di bypassarla. E’ stata perciò necessaria una sentenza recente della Corte di Cassazione, la n. 19292 del 2009, per chiarire ulteriormente la questione riguardante le reali competenze delle varie figure professionali.
La sentenza è servita per ribadire che non può esistere nessuna subordinazione professionale delle competenze dell’Ingegnere rispetto a quelle di un tecnico con titolo di studio inferiore. In particolare viene chiarita la normativa in materia di progettazione di strutture in cemento armato. L’oggetto della sentenza si rivolge in particolar modo alla regolazione delle competenze e dei rapporti tra Ingegneri ed architetti.
In particolare si ribadisce con chiarezza che:
– L’integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica, e non solo la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l’impiego di cemento armato, rientra nella competenza specifica dell’ingegnere ( e dell’architetto ) correttamente iscritto al proprio Albo professionale.
– La prestazione di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità;
– I professionisti con titolo accademico ( laurea triennale e/o magistrale ) non possono assumere, nell’esperimento dell’attività professionale di propria competenza, una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma.
La Corte di Cassazione considera esplicitamente illegittime la prassi dei professionisti con titolo inferiore di acquisire incarichi professionali subappaltando la parte di prestazioni non di loro competenza. Che tradotto significa che: un geometra non può essere incaricato della progettazione di edifici in cui siano previste strutture ( di qualsiasi tipo ed importanza ) in cemento armato. Il calcolo del cemento armato rientra nelle specifiche competenze dei tecnici con titolo di studio accademico regolarmente iscritti al corrispondente albo professionale.
Lo stesso vale per quegli incarichi che prevedano l’abilitazione alla redazione di progetti impiantistici e di collaudo. Nella prassi comune, capita spesso che la progettazione di piccoli edifici o ampliamenti di edifici in cemento armato venga affidata a geometri. Alla luce della sentenza citata questo risulta essere un comportamento illegittimo.
La Suprema Corte tuttavia non vieta che vi possa essere una forma di cooperazione e sinergia fra i diversi professionisti; in tutti questi casi deve essere però chiaro che deve essere sempre il professionista in possesso del titolo accademico più elevato a dover assumere il coordinamento e la direzione dell’attività progettuale nonché la sottoscrizione dell’intero progetto.
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