Quali sono i divieti che il notaio deve rispettare nell’ambito di una compravendita?
Divieti del notaio nella compravendita
L’art. 8 del D.Lgs. 122/2005, vieta esplicitamente al notaio di procedere alla stipula dell’atto di compravendita nel caso in cui non si sia provveduto alla suddivisione del finanziamento in quote, o alla cancellazione del pignoramento o dell’ipoteca che grava sull’immobile, oppure al frazionamento di quest’ultima.
La violazione del divieto da parte del notaio comporta una duplice conseguenza: da una parte la nullità dell’atto di compravendita; dall’altro la responsabilità anche disciplinare del notaio ai sensi dell’art. 28 della legge 89/1913, norma che gli vieta il ricevimento di atti espressamente proibiti dalla legge.
La prima conseguenza, quella della nullità è diretta a tutelare la parte più debole, cioè l’acquirente. La nullità della compravendita non è rilevabile d’ufficio, e quindi non è automatica, proprio per dare la possibilità all’acquirente di mantenere in vita il contratto o di procedere alla convalida del contratto nel momento in cui si provvede, alla suddivisione del finanziamento e alla formazione di un titolo per il frazionamento dell’ipoteca o alla cancellazione di questo o del pignoramento.
Per quanto riguarda la seconda conseguenza, il divieto riguarda soltanto il notaio, chiamato a rispondere non solo in via disciplinare, per avere violato le norme del codice deontologico, che impone di astenersi dal porre in essere atti espressamente proibiti dalla legge, ma anche del danno eventualmente causato all’acquirente, una volta che il bene compravenduto sia stato espropriato da parte del creditore.
Rimane fermo, comunque, il principio dell’art. 28 che vieta al notaio di ricevere atti espressamente proibiti, con vizi che possano dare luogo a una nullità dell’atto.
Divieti del notaio nella compravendita – di Redazione
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