L’art. 51 della legge n. 3 del 2003 ha introdotto il divieto di fumare in tutti i locali chiusi, specie nei luoghi di lavoro. Divieto di fumo in condominio
Divieto di fumo in condominio. Dal momento che tale normativa ha una portata generale, è intervenuto in materia il ministero del Welfare precisando che il divieto di fumo va esteso anche ai locali chiusi dell’edificio condominiale e ciò ai fini di una maggior tutela dal fumo passivo.
Questo significa che anche nei locali condominiali che non siano di proprietà esclusiva si estende il divieto di fumo in quanto trattasi di ambienti frequentati da numerose persone, non solo condomini, ma anche portieri, personale delle pulizie, semplici passanti ecc.
Per tale motivo spetta all’amministratore di condominio apporre degli appositi cartelli indicanti il divieto di fumo. Ma non spetta all’amministratore la responsabilità circa l’osservanza del divieto stesso.
Eventuali inadempienze al divieto di fumare possono essere segnalate dai condòmini alle autorità competenti. La normativa però non dispone nello specifico a quale autorità si debba ricorrere, né il numero dei cartelli da installare o la persona delegata alla vigilanza.
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