Qualora il soggetto intimato a demolire l’opera abusiva non vi ottemperi e non provveda al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene abusivo è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. Ordinanza demolizione opera abusiva.
Ordinanza demolizione opera abusiva. Se poi non viene ravvisata l’esistenza di interessi pubblici alla conservazione dell’opera abusiva o si ritiene che l’opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali, il Comune dispone la demolizione coatta dell’opera abusiva, previa emissione di delibera della giunta comunale. Le spese della demolizione sono a carico dei responsabili dell’abuso e l’abbattimento può essere eseguito solo da ditte iscritte all’albo nazionale dei costruttori, i cui nominativi siano stati indicati dal provveditorato regionale alle opere pubbliche.
La relativa ordinanza, emessa dal sindaco, di conferimento del mandato alla ditta incaricata deve indicare la data di inizio e di fine delle operazioni e deve essere notificata sia all’impresa che al committente e al direttore dei lavori dell’opera abusiva.
Una volta terminati i lavori la giunta comunale procede alla redazione del rendiconto delle spese sostenute per i lavori di demolizione e di rifacimento dello stato dei luoghi. Cosicché al committente dell’opera abusiva e agli altri coobbligati solidali è notificato l’invito al pagamento delle spese entro un determinato termine, decorso il quale il relativo credito verrà iscritto al ruolo e riscosso coattivamente.
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