Lâordinanza di demolizione dellâopera è un atto dovuto posto in essere dal Comune quando siano state realizzate delle opere in contrasto con la disciplina urbanistica vigente. Ordinanza demolizione dell’opera.Â
Ordinanza demolizione dell’opera. LâobbligatorietĂ della demolizione trova il suo fondamento nel Testo unico per lâEdilizia (D.P.R. 380/2001) che, tra lâaltro, dispone che lâordinanza non debba essere preceduta da alcun parere obbligatorio.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, una volta appresa la violazione della normativa urbanistica, deve ingiungere al proprietario dellâopera abusiva o ai responsabili dellâabuso, entro 45 giorni dalla sospensione dei lavori, la demolizione della stessa. La demolizione va fatta a spese dei responsabili nei cui confronti il proprietario dellâopera si potrĂ poi rivalere.
Lâordinanza di demolizione prevede il seguente contenuto:
–Â Â Â lâintimazione a demolire lâopera abusiva entro 90 giorni dalla notifica dellâordinanza;
–Â Â Â il fatto che la demolizione va effettuata qualunque sia lo stato dei lavori;
–Â Â Â prevede lâobbligo di ripristinare lo stato quo ante, ossia di ricostruire il precedente assetto urbanistico;
–Â Â Â lâintimazio
ne è notificata sia al proprietario dellâopera abusiva che, in caso di mancanza del permesso di costruire, anche al responsabile dellâabuso. Inoltre, nel caso in cui lâopera sia totalmente difforme rispetto a quello che era previsto nel permesso di costruire o rechi delle variazioni essenziali, intimazione è notificata anche al titolare del permesso.
Lâingiunzione di demolizione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni dalla sua notifica o, in alternativa, entro 120 giorni tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Può accadere che il titolare del permesso alieni lâimmobile per evitare di subire le conseguenze dellâopera abusiva realizzata.
In tal caso il Comune è comunque obbligato ad agire solo nei confronti del proprietario del suolo che sia anche committente o lâesecutore diretto della costruzione, onde evitare che lâacquirente in buona fede debba essere sottoposto allâazione repressiva per il comportamento illecito altrui.
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