
L’ordinanza di demolizione dell’opera è un atto dovuto posto in essere dal Comune quando siano state realizzate delle opere in contrasto con la disciplina urbanistica vigente. Ordinanza demolizione dell’opera.
Ordinanza demolizione dell’opera. L’obbligatorietà della demolizione trova il suo fondamento nel Testo unico per l’Edilizia (D.P.R. 380/2001) che, tra l’altro, dispone che l’ordinanza non debba essere preceduta da alcun parere obbligatorio.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, una volta appresa la violazione della normativa urbanistica, deve ingiungere al proprietario dell’opera abusiva o ai responsabili dell’abuso, entro 45 giorni dalla sospensione dei lavori, la demolizione della stessa. La demolizione va fatta a spese dei responsabili nei cui confronti il proprietario dell’opera si potrà poi rivalere.
L’ordinanza di demolizione prevede il seguente contenuto:
– l’intimazione a demolire l’opera abusiva entro 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza;
– il fatto che la demolizione va effettuata qualunque sia lo stato dei lavori;
– prevede l’obbligo di ripristinare lo stato quo ante, ossia di ricostruire il precedente assetto urbanistico;
– l’intimazione è notificata sia al proprietario dell’opera abusiva che, in caso di mancanza del permesso di costruire, anche al responsabile dell’abuso. Inoltre, nel caso in cui l’opera sia totalmente difforme rispetto a quello che era previsto nel permesso di costruire o rechi delle variazioni essenziali, intimazione è notificata anche al titolare del permesso.
L’ingiunzione di demolizione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni dalla sua notifica o, in alternativa, entro 120 giorni tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Può accadere che il titolare del permesso alieni l’immobile per evitare di subire le conseguenze dell’opera abusiva realizzata.
In tal caso il Comune è comunque obbligato ad agire solo nei confronti del proprietario del suolo che sia anche committente o l’esecutore diretto della costruzione, onde evitare che l’acquirente in buona fede debba essere sottoposto all’azione repressiva per il comportamento illecito altrui.
Lascia un commento