
Il Testo Unico per l’edilizia (D.P.R. 380/2001) all’art. 27 dispone che si ordini la sospensione dei lavori quando il Comune, o d’ufficio o a seguito di denuncia di un cittadino, accerti l’inosservanza di norme di legge o di regolamento, di prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei modi di esecuzione fissati nei permessi di costruire. Sospensione lavori: l’ordine di sospensione.
Sospensione lavori: l’ordine di sospensione. L’ordine deve essere preceduto necessariamente dall’accertamento dell’illecito.
L’ordine di sospensione mira a impedire che la prosecuzione dei lavori abusivi possa creare ulteriori danni, per cui ha una funzione cautelare.
L’ordine deve poi essere motivato ed i suoi effetti permangono fino all’emanazione dei provvedimenti repressivi definitivi che devono seguire l’ordine di sospensione e devono essere notificati entro i successivi 45 giorni.
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