Espropriazione per pubblica utilità: riammesso l’esproprio di fatto. La legge n.111 del 2011 ha nuovamente introdotto la possibilità per la pubblica amministrazione di evitare la procedura espropriativa, introducendo la possibilità di espropriare senza un provvedimento formale, riammettendo l’esproprio di fatto.
In pratica, fino ad oggi la pubblica amministrazione non poteva assolutamente appropriarsi di un fondo privato per destinarlo al pubblico interesse senza che vi fosse una valida procedura. In tali casi il privato aveva diritto ad ottenere la restituzione del fondo nonché il risarcimento dei danni subiti.
D’ora in poi, invece, la pubblica amministrazione, in caso voglia appropriarsi di un fondo privato per interessi pubblici, può o seguire il normale procedimento di esproprio cui segue un’indennità a favore dell’espropriato, oppure può prescindere da tale procedimento, tenendosi ugualmente il fondo e pagando al proprietario il controvalore.
In quest’ultimo caso solo alla fine verrà emanato il provvedimento di acquisizione.
E’ chiaro che ciò porterà gli espropriati a ricorrere sempre più in Tribunale per vedersi annullare il procedimento di esproprio di fatto poiché tale strada sarà l’unica per poter ottenere un vero ristoro economico.
Infatti, in caso di esproprio formale, all’espropriato spetterà solo un indennizzo. Invece, in caso di annullamento del provvedimento di esproprio e successiva acquisizione del fondo da parte della pubblica amministrazione, all’espropriato spetterà il controvalore del fondo più un risarcimento del danno.
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