La riforma del condominio, entrata in vigore il 18 giugno scorso, ha previsto tante novità, molte delle quali riguardano i beni comuni condominiali. Facciata e sottotetto condominiale. Riforma del condominio 2013
Facciata e sottotetto condominiale. Riforma del condominio 2013. I beni comuni del condominio sono, infatti, aumentati con la riforma. Vi rientrano ora a che i sottotetti e le facciate.
Sottotetto condominiale
Il sottotetto rientra fra i beni comuni a patto che, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, sia destinato ad uso di tutti i condomini.
In genere, per stabilire la natura del sottotetto si ha riguardo al titolo ed al regolamento condominiale. Se in essi nulla è detto allora il sottotetto rientra tra i beni comuni, ma sempre che non sia di utilità solo al condomino dell’ultimo appartamento in quanto posto a protezione dell’alloggio dell’ultimo piano. In quest’ultimo caso il sottotetto è una pertinenza dell’ultimo piano e di conseguenza è di proprietà esclusiva del condomino dell’ultimo piano.
Facciata condominiale
Anche la facciata, come il sottotetto, rientra con la Riforma del condominio tra i beni comuni condominiali. La facciata del condominio è essenziale per l’esistenza stessa del fabbricato e se, al contrario, fosse di proprietà esclusiva ad un condomino questo dovrebbe rispettarne la destinazione in favore dell’intero condominio, ma potrebbe tenere per sé eventuali guadagni derivanti da un uso diverso della facciata. Si pensi all’installazione sulla facciata di manifesti pubblicitari o insegne.
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