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Facilitazioni per le assunzioni in condominio

30 Novembre 2012 by Redazione Lascia un commento

Facilitazioni per le assunzioni in condominio

L’assunzione all’interno del condominio. Facilitazioni per le assunzioni in condominio

 

Facilitazioni per le assunzioni in condominio. Possono godere dei diversi benefici economici previsti dalla legge  anche i condomini qualora procedano all’assunzione di soggetti in condizione di precarietà, privi di lavoro, disoccupati o in condizioni di svantaggio.

Facilitazioni per le assunzioni in condominio

Quindi, in tal modo anche i condomini (datori di lavoro) possono risparmiare sugli oneri sociali a carico del datore di lavoro.

Nello specifico va detto che però la normativa non prevede mai espressamente i condomini tra i destinatari delle agevolazioni.

Ne deriva che l’inclusione anche del condominio tra i datori di lavoro si desume da fatto che la normativa parla in maniera generica di datori di lavoro senza specificare.

I soggetti destinatari dei benefici sono i lavoratori che vengono assunti dal condominio, come ad esempio i portieri e i lavoratori delle imprese di pulizia o di manutenzione.

Vediamo di seguito quali sono i lavoratori la cui assunzione da parte del condominio da luogo ad agevolazioni per quest’ultimo.

 Facilitazioni per le assunzioni in condominio – di Redazione

 

 

 
DestinatariMisura Requisiti Obblighi specifici
Assunzione a tempo pieno e

indeterminato soggetti in CIGS

da almeno 3 mesi, all’interno

di impresa in CIGS da

almeno 6 mesi (art. 4,

comma 3, legge 236/1993)

Contribuzione pari a quella apprendisti (10%) per 12

mesi.Assunzione a tempo pieno eindeterminato.Domanda all’INPS conallegata dichiarazione della

ditta di provenienza e copia

comunicazione preventiva di

assunzione.Incentivo pari al 50% dell’indennità di mobilità perun periodo non superiore a 9 mesi per chi ha meno di

50 anni. L’incentivo sale a 21 mesi nelle aree del Mezzogiorno individuate ex D.P.R. 218/1978 e in quelle

ad alto tasso di disoccupazione: se il lavoratore ha più

di 50 anni l’incentivo per tali zone è elevato fino a 33 mesi.DURCAssunzione di lavoratori in

trattamento speciale di

disoccupazione da almeno

12 mesi mediante

contratto di reinserimento

(art. 20, legge 223/1991)

Contribuzione per i primi 12 mesi diminuita del 75% se illavoratore è disoccupato da meno di 2 anni, se è,

invece, disoccupato da un periodo compreso tra i 2 e i

3 anni, lo sgravio è per 24 mesi, che diventano 36 se il

lavoratore è disoccupato da oltre 3 anni. In alternativa,

il datore di lavoro può optare per l’esonero dall’obbligo delle

quote di contribuzione a proprio carico nei limiti del

37,5% per un periodo pari al doppio di quello di

effettiva disoccupazione e non superiore a 12 mesiDURCSottoscrizione del contratto informa scritta e trasmissione di copia

alla Direz. prov. lavoro entro

30 giorni.Assunzione di disoccupati e cassintegrati da almeno 24 mesi (art. 8, comma 9, legge 407/1990; D.M. 22.3.1991)

Riduzione del 50% dei contributi a carico deldatore di lavoro per 36 mesi.Assunzione a tempoindeterminato anche part

time.

L’assunzione non deve

determinare una

sostituzione di lavoratori

sospesi licenziati nei 6

mesi precedenti.

DURC. Assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (artt. 8 e 25, legge 223/1991)

1. L’assunzione a tempo indeterminato (anche part time)determina l’applicazione della contribuzione apprendisti

contributiva a carico del datore di lavoro per 18

mesi, più un indennizzo pari al 50% dell’indennità di

mobilità spettante al lavoratore;

2. l’assunzione a tempo determinato comporta

l’applicazione per un massimo di 12 mesi della

contribuzione apprendisti;

3. in caso di trasformazione in contratto a tempo

indeterminato del precedente contratto a

termine, altri 12 mesi di contributo apprendisti e un

indennizzo pari al 50% dell’indennità di mobilità

spettante al lavoratore.L’assunzione non devecostituire attuazione di

un obbligo derivante

dalla legge, dal contratto

collettivo ovvero dal

contratto individuale.

DURC.Comunicazione all’INPS.Assunzione a tempo

indeterminato, a determinato o

part time di lavoratori

destinatari di ammortizzatori

sociali in deroga (art. 5, comma

7-ter, legge 33/2009)

Incentivo mensile pari al trattamento mensile disostegno al reddito che sarebbe stato elargito al

lavoratore, al netto della riduzione del 5,84%, per un

periodo pari alla durata residua del trattamento

riconosciuto al lavoratore;

nel caso di assunzione a tempo determinato per un

periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore

sociale, l’incentivo spetta – sempre in costanza di

rapporto di lavoro – solo per tale periodo inferiore.L’assunzione non devecostituire attuazione di

un obbligo derivante

dalla legge, dal contratto

collettivo ovvero dal

contratto individuale.

DURC.Autocertificazione all’INPS deirequisiti.Assunzione di lavoratoripercettori dell’indennità di

disoccupazione non agricola

con i requisiti normali con

almeno 50 anni di età (art.

2, commi 134 e 135, legge

191/2009)

 

Assunzione di lavoratori in

mobilità o che beneficiano

dell’indennità di disoccupazione

non agricola con i requisiti

normali, che abbiano

almeno 35 anni di anzianità

contributiva (art. 2, commi 134

e135, legge 191/2009)Contribuzione pari a quella prevista per gli apprendistiper la durata del contratto o comunque fi no al 31.12.2011.L’assunzione non devecostituire attuazione

di un obbligo derivante

dalla legge, dal contratto

collettivo ovvero dal

contratto individuale.

DURC.Domanda all’INPS (telematicatramite l’applicazione DiResCo).Assunzione disoccupatiordinari e speciali del settore

edile (art. 2, comma 151, legge

191/2009; D.M. 26.7.2010)

 

Incentivo mensile pari all’indennità di disoccupazioneche sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità

o quote di mensilità residue rispetto a quelle percepite dal lavoratore.Assunzione a tempo pieno eindeterminato.

L’assunzione non deve

costituire attuazione di

un obbligo derivante

dalla legge, dal contratto

collettivo ovvero dal

contratto individuale.

DURC.Domanda all’INPS (telematicatramite l’applicazione

DiResCo).Assunzione di giovani inpossesso di diploma di

qualifica conseguito presso un

istituto professionale oppure di

attestato di qualifica acquisito

a seguito di un corso di

formazione professionale

promosso dalla regione (art. 22, legge 56/1987)Contributo apprendisti per 6 mesi.I lavoratori devono essereconsiderati “giovani”, e

cioè di età superiore a 18

anni e fino a 25 anni

compiuti o, se in possesso di

un diploma universitario

di laurea, fi no a 29 anni

compiuti, ovvero la diversa

superiore età definita in

conformità agli indirizzi

dell’Unione Europea.

DURC.

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: condominio

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