L’assunzione all’interno del condominio. Facilitazioni per le assunzioni in condominio
Facilitazioni per le assunzioni in condominio. Possono godere dei diversi benefici economici previsti dalla legge anche i condomini qualora procedano all’assunzione di soggetti in condizione di precarietà, privi di lavoro, disoccupati o in condizioni di svantaggio.
Quindi, in tal modo anche i condomini (datori di lavoro) possono risparmiare sugli oneri sociali a carico del datore di lavoro.
Nello specifico va detto che però la normativa non prevede mai espressamente i condomini tra i destinatari delle agevolazioni.
Ne deriva che l’inclusione anche del condominio tra i datori di lavoro si desume da fatto che la normativa parla in maniera generica di datori di lavoro senza specificare.
I soggetti destinatari dei benefici sono i lavoratori che vengono assunti dal condominio, come ad esempio i portieri e i lavoratori delle imprese di pulizia o di manutenzione.
Vediamo di seguito quali sono i lavoratori la cui assunzione da parte del condominio da luogo ad agevolazioni per quest’ultimo.
Facilitazioni per le assunzioni in condominio – di Redazione
Destinatari | Misura | Requisiti | Obblighi specifici |
Assunzione a tempo pieno e |
indeterminato soggetti in CIGS
da almeno 3 mesi, all’interno
di impresa in CIGS da
almeno 6 mesi (art. 4,
comma 3, legge 236/1993)
Contribuzione pari a quella apprendisti (10%) per 12
mesi.Assunzione a tempo pieno eindeterminato.Domanda all’INPS conallegata dichiarazione della
ditta di provenienza e copia
comunicazione preventiva di
assunzione.Incentivo pari al 50% dell’indennità di mobilità perun periodo non superiore a 9 mesi per chi ha meno di
50 anni. L’incentivo sale a 21 mesi nelle aree del Mezzogiorno individuate ex D.P.R. 218/1978 e in quelle
ad alto tasso di disoccupazione: se il lavoratore ha più
di 50 anni l’incentivo per tali zone è elevato fino a 33 mesi.DURCAssunzione di lavoratori in
trattamento speciale di
disoccupazione da almeno
12 mesi mediante
contratto di reinserimento
(art. 20, legge 223/1991)
Contribuzione per i primi 12 mesi diminuita del 75% se illavoratore è disoccupato da meno di 2 anni, se è,
invece, disoccupato da un periodo compreso tra i 2 e i
3 anni, lo sgravio è per 24 mesi, che diventano 36 se il
lavoratore è disoccupato da oltre 3 anni. In alternativa,
il datore di lavoro può optare per l’esonero dall’obbligo delle
quote di contribuzione a proprio carico nei limiti del
37,5% per un periodo pari al doppio di quello di
effettiva disoccupazione e non superiore a 12 mesiDURCSottoscrizione del contratto informa scritta e trasmissione di copia
alla Direz. prov. lavoro entro
30 giorni.Assunzione di disoccupati e cassintegrati da almeno 24 mesi (art. 8, comma 9, legge 407/1990; D.M. 22.3.1991)
Riduzione del 50% dei contributi a carico deldatore di lavoro per 36 mesi.Assunzione a tempoindeterminato anche part
time.
L’assunzione non deve
determinare una
sostituzione di lavoratori
sospesi licenziati nei 6
mesi precedenti.
DURC. Assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (artt. 8 e 25, legge 223/1991)
1. L’assunzione a tempo indeterminato (anche part time)determina l’applicazione della contribuzione apprendisti
contributiva a carico del datore di lavoro per 18
mesi, più un indennizzo pari al 50% dell’indennità di
mobilità spettante al lavoratore;
2. l’assunzione a tempo determinato comporta
l’applicazione per un massimo di 12 mesi della
contribuzione apprendisti;
3. in caso di trasformazione in contratto a tempo
indeterminato del precedente contratto a
termine, altri 12 mesi di contributo apprendisti e un
indennizzo pari al 50% dell’indennità di mobilità
spettante al lavoratore.L’assunzione non devecostituire attuazione di
un obbligo derivante
dalla legge, dal contratto
collettivo ovvero dal
contratto individuale.
DURC.Comunicazione all’INPS.Assunzione a tempo
indeterminato, a determinato o
part time di lavoratori
destinatari di ammortizzatori
sociali in deroga (art. 5, comma
7-ter, legge 33/2009)
Incentivo mensile pari al trattamento mensile disostegno al reddito che sarebbe stato elargito al
lavoratore, al netto della riduzione del 5,84%, per un
periodo pari alla durata residua del trattamento
riconosciuto al lavoratore;
nel caso di assunzione a tempo determinato per un
periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore
sociale, l’incentivo spetta – sempre in costanza di
rapporto di lavoro – solo per tale periodo inferiore.L’assunzione non devecostituire attuazione di
un obbligo derivante
dalla legge, dal contratto
collettivo ovvero dal
contratto individuale.
DURC.Autocertificazione all’INPS deirequisiti.Assunzione di lavoratoripercettori dell’indennità di
disoccupazione non agricola
con i requisiti normali con
almeno 50 anni di età (art.
2, commi 134 e 135, legge
191/2009)
Assunzione di lavoratori in
mobilità o che beneficiano
dell’indennità di disoccupazione
non agricola con i requisiti
normali, che abbiano
almeno 35 anni di anzianità
contributiva (art. 2, commi 134
e135, legge 191/2009)Contribuzione pari a quella prevista per gli apprendistiper la durata del contratto o comunque fi no al 31.12.2011.L’assunzione non devecostituire attuazione
di un obbligo derivante
dalla legge, dal contratto
collettivo ovvero dal
contratto individuale.
DURC.Domanda all’INPS (telematicatramite l’applicazione DiResCo).Assunzione disoccupatiordinari e speciali del settore
edile (art. 2, comma 151, legge
191/2009; D.M. 26.7.2010)
Incentivo mensile pari all’indennità di disoccupazioneche sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità
o quote di mensilità residue rispetto a quelle percepite dal lavoratore.Assunzione a tempo pieno eindeterminato.
L’assunzione non deve
costituire attuazione di
un obbligo derivante
dalla legge, dal contratto
collettivo ovvero dal
contratto individuale.
DURC.Domanda all’INPS (telematicatramite l’applicazione
DiResCo).Assunzione di giovani inpossesso di diploma di
qualifica conseguito presso un
istituto professionale oppure di
attestato di qualifica acquisito
a seguito di un corso di
formazione professionale
promosso dalla regione (art. 22, legge 56/1987)Contributo apprendisti per 6 mesi.I lavoratori devono essereconsiderati “giovani”, e
cioè di età superiore a 18
anni e fino a 25 anni
compiuti o, se in possesso di
un diploma universitario
di laurea, fi no a 29 anni
compiuti, ovvero la diversa
superiore età definita in
conformità agli indirizzi
dell’Unione Europea.
DURC.
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