
Le attribuzioni dell’amministratore a seguito della Riforma del condominio. Facoltà e obblighi amministratore. Riforma condominio 2013
Facoltà e obblighi amministratore. Riforma condominio 2013. L’articolo 1130 c.c., sostituto dalla Legge di riforma del condominio, disciplina le attribuzione dell’amministratore che comprendono sia doveri che poteri e facoltà.
I doveri previsti costituiscono le attività di ordinaria amministrazione dell’amministratori, per lo svolgimento delle quali non ha bisogno di nessuna autorizzazione. In particolare, come cita l’articolo 1130 c.c. l’amministratore è obbligato a eseguire le deliberazioni assembleari e a convocare annualmente l’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale. Egli non è comunque obbligato ad aspettare il decorso del termine di impugnatura, ma deve sempre controllare la legittimità, la perfezione e l’efficacia di tale deliberato.
Spetta inoltre all’amministratore disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’essere comune in modo da assicurarne il miglior godimento a ciascuno dei condomini. E ancora deve provvedere alla riscossione dei contributi ordinari e straordinari, agendo anche coattivamente in caso di mancato pagamento ed erogarne le spese necessarie al funzionamento di tutti i servii condominiali.
L’amministrazione è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, curando diligentemente l’azione e la conseguenze esecuzione coattiva.
L’attuale riforma ha comunque introdotto nuovi obblighi per l’amministratore, tra questi: l’esecuzione degli adempimenti fiscali, e l’obbligo di tenere i registri e la contabilità.
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