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Conservare documenti su debiti già pagati e diritto alla garanzia

30 Gennaio 2013 by Redazione Lascia un commento

conservare documenti

Quante volte ci è capitato di acquistare un oggetto o un bene che poi si è rivelato avere dei difetti, ma non siamo riusciti ad ottenere un’adeguata tutela in quanto ci siamo attivati troppo tardi rispetto ai termini previsti dalla legge? Conservare documenti su debiti già pagati e diritto alla garanzia. 

 

Conservare documenti su debiti già pagati e diritto alla garanzia. Quante volte abbiamo firmato dei contratti o delle polizze e dopo averci ripensato non siamo stati più in grado di recedere dagli stessi perché erano  ormai trascorsi relativiconservazione documenti termini?

Quante volte abbiamo ricevuto richieste di pagamento di bollette o rate che erano già state pagate e che abbiamo dovuto pagare nuovamente per non aver conservato le relative ricevute per un determinato periodo di tempo?

Tutti questi esempi ci insegnano che per far valere i nostri diritti e tutelarci da eventuali richieste-doppie di pagamento è bene conoscere quali siano i termini di legge per far valere i propri diritti e quali siano i tempi di conservazione dei documenti riguardanti obblighi e pagamenti per non essere costretti a dover pagare due volte.

Di seguito troverete un’utile tabella riepilogativa.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO ESSERE  FATTI  VALERE I DIRITTI

 
OggettoTerminiDettagli
Conservazione scontrini d’acquisto2 anniLa garanzia legale copre il bene acquistato da vizi e difetti fino a due anni dall’acquisto (in relatà la garanzia è di 26 mesi considerando che il vizio va denunciato entro 2 mesi dalla scoperta). Per la garanzia del produttore occorre visionare il contratto (la garanzia può andare da un 1 anno fino a 5 anni o più).
Bollette relative ad utenze telefoniche, gas, elettriche, acquedotto ecc.5 anniI 5 anni decorrono dalla data di scadenza delle relative utenze
Documenti riguardanti la ristrutturazione della casa con detrazione fiscale (bonus del 41% o del 36%)5 anniIl termine ultimo di conservazione della documentazione prevista per usufruire delle detrazioni (fatture, ricevute, bonifici bancari, ecc.) viene calcolato a partire dall’anno successivo alla dichiarazione dei redditi.
Dichiarazioni dei redditi (Unico, 730, ecc.)5 anniSi consiglia di conservare tutta la documentazione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.
Tarsu e Ici5 anniSi consiglia di conservare tutta la documentazione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate o a quello nel quale è stato o doveva essere eseguito il pagamento.
Vizi e difetti su immobiliDenuncia: va fatta entro 1 anno dalla scopertaPrescrizione: 10 anni dalla conclusione della costruzione ( art.1669 c.c. )I vizi del suolo e difetti di costruzione possono essere fatti valere nei confronti del costruttore entro un anno dalla denuncia.
Canone RAI10 anni dalla scadenzaIl canone Rai si prescrive una volta decorsi 10 anni. Il periodo va calcolato a partire dalla fine di gennaio dell’anno in cui va corrisposto il canone.
Fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori10 anni dal compimento della prestazioneE’ un termine di prescrizione ordinario applicabile in mancanza di altre specifiche di legge. Si consiglia dunque di conservare le prove di pagamento dei conti dei vari artigiani (elettricisti, meccanici, etc.) per tale periodo.
Rate di mutuo o finanziamento e -in generale- pagamenti rateali5 anni ( art.2948 c.c.)Il termine decorre ai fini fiscali dalla scadenza delle relative rate.E’ opportuno conservare tutta la documentazione del mutuo (il contratto e le ricevute di pagamento) per 10 anni dalla sua scadenza.
Contravvenzioni stradali5 anni (art.209 del codice della strada).Il termine decorre dal giorno in cui e’ stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente alla violazione ( il verbale e la cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.
Contestazione del danno derivante da fatto illecito, doloso o colposo5 anni (art.2947 c.c.)
Affitti, pigioni e ogni altro onere legato alla locazione5 anni ( art.2948 c.c.)Alcune sentenze della hanno fissato però fissato, come deroga, un termine inferiore (di due anni) per ottenere il rimborso del credito del locatore (relativo a spese condominiali) per i contratti ad equo-canone
Spese condominiali5 anni (art.2948 c.c.)
Cambiali (tratte e paghero’)3 anni (art.94 Regio decreto n.1669/1933)I tre anni decorrono dalla data di scadenza delle cambiali. Entro tale termine si prescrive il diritto all’azione cambiaria diretta fatta nei confronti dell’accettante o dei suoi garanti. Nel caso di azioni cambiarie di regresso, ossia nei confronti del traente o dei giranti, il termine e’ di un anno dal protesto o dalla scadenza.
Bollo auto, pagamenti e rimborsi3 anni dalla scadenzaIn relatà la prescrizione è di quattro anni perche’ cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (d.l.2/86).Il termine vale anche se l’auto e’ stata venduta nel frattempo. Bisogna considerare se vi siano stati eventuali provvedimenti delle Regioni di proroga o di condono che possono far allungare il termine di prescrizione. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
Contestazione danno da prodotti difettosi3 anni dalla scoperta (d.lgs.206/2005 art.114 e segg.)Il diritto al risarcimento nei confronti del produttore del bene si prescrive in 10 anni da quando il bene e’ stato messo in circolazione.
Restituzione documenti da parte di avvocati, cancellieri, procuratori, etc3 anni (art.2961 c.c.)Entro 3 anni è possibile chiedere la restituzione di incartamenti relativi a liti. Il termine decorre dal momento in cui le liti sono decise o comunque terminate.
Parcelle di professionisti (notai, avvocati e commercialisti, etc.)3 anni (art.2956 e 2957 c.c.)In genere il termine decorre dalla prestazione. Per gli avvocati puo’ decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall’ accordo conciliativo o dalla revoca del mandato. Per tutti gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.
Contestazione danni e vizi su contratti di appaltoDenuncia entro 2 mesi dalla scoperta;Prescrizione: 2 anni (art.1667 c.c.)La prescrizione decorre dalla data di consegna dell’opera.
Contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli2 anni dall’evento ( art.2947 c.c. )Se vi e’ un reato per il quale la legge prevede una prescrizione piu’ lunga, si applica quella.
Contestazione danno da viaggio organizzato (pacchetto viaggio)Presentazione reclamo: 10 gg dal rientro. Prescrizione in caso vi siano danni alla persona: 3 anni dal rientro.Prescrizione in caso di danni alla persona dovuti al trasporto: 1 anno dal rientro (18 mesi se il trasporto parte o arriva fuori Europa).Prescrizione in caso di altri danni: 1 anno dal rientro.
Vizi e difformita’ di lavori in genere e contratti d’opera (manutenzioni, interventi di artigiani, riparazioni varie, etc.)Contestazione: 8 giorniPrescrizione del diritto: 1 anno (art.2226 c.c.)
Lezioni impartite da insegnanti (a ore, giorni o mesi)1 anno (art.2955 c.c.)Per le lezioni impartite di durata superifore ad un mese il termine e’ di 3 anni. Il termine decorre dal compimento della prestazione.Se si effettuano pagamenti di rette ad una scuola o istituto a cadenza regolare la prescrizione è di 5 anni.
Diritto alla provvigione dei mediatori1 anno (art.2950 c.c.)Per gli immobili il termine decorre dalla stipula del compromesso. Negli altri casi dall’evento che fa scaturire il diritto.
Rate di premi di assicurazioni1 anno (art.2952 c.c.)Il termine decorre dalla scadenza delle rate. Entro tale termine si possono richiedere i pagamenti. Se la ricevuta e’ utilizzata come detrazione fiscale in una denuncia dei redditi, allora va conservata per 5 anni.
Fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere (o per servizi di alloggio con o senza pensione).6 mesi (art.2954 c.c.)E’ il termine di prescrizione entro il quale l’albergatore puo’ richiedere il pagamento del vitto e dell’alloggio.
Vizi su beni acquistati da consumatoriLa contestazione va fatta entro 2 mesi dalla scopertaPrescrizione : 26 mesi dall’acquistoLeggi l’ articolo la garanzia dei prodotti
Diritto di recesso da una polizza vita30 giorni dalla firma
Contestabilita’ estratti conto bancari60 giorni dal ricevimento (art.119 d.lgs.385/93).Nei casi di errori di scritturazione, calcolo, omissioni e duplicazioni il termine e’ di sei mesi dalla ricezione.Invece per errori sostanziali (ad esempio addebiti indebiti, errata applicazione degli interessi, ecc.), il termine puo’ arrivare anche a 10 anni. Quindi è opportuno conservare gli estratti conto per 10 anni.
Diritto di recesso su acquisti e contratti avvenuti o conclusi fuori dai locali commerciali del venditore o a distanza10 giorni lavorativi
Contestazione vizi su acquisti di beniContestazione: 8 giorni dalla scopertaPrescrizione: 1 anno dall’acquisto (art.1490 e segg. c.c.)Tale termine riguarda gli acquisti in generale,anche tra privati. Se l’acquirente e’ un consumatore e il venditore un negozio o comunque una ditta i termini cambiano: leggi l’articolo la garanzia dei prodotti

 

 

Conservare documenti su debiti già pagati e diritto alla garanzia – di Redazione

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