
La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio formante l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo che vengono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. Fatturazione Iva: modalità per aliquota 10% e aliquota ordinaria.
Fatturazione Iva: modalità per aliquota 10% e aliquota ordinaria. Tale distinzione è importante perché i beni tendono ad essere destinati a due distinte aliquote: quella del 10% (entro il limite di valore pari alla differenza tra il prezzo della prestazione complessiva e il valore dei beni medesimi) e quella del 20% (per la parte di valore residua).
Al fine di evidenziare la corretta applicazione del beneficio occorre che in fattura sia indicato sia il corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei suddetti beni, che il valore di questi ultimi. La fase imponibile da assoggettare all’aliquota del 10% risulta costituita dalla differenza tra i due importi e dalla parte di valore del bene significativo corrispondente a tale differenza. L’ammontare del valore residuo deve invece essere assoggettato all’aliquota del 20%.
Se l’emissione non risulta obbligatoria, il documento di certificazione deve comunque recare tutte le indicazioni necessarie al fine di verificare la corretta applicazione dell’aliquota del 10%.
In caso di pagamento di acconti, in fattura si dovrebbero effettuare particolari aggiustamenti.
In particolare, se la realizzazione dell’intervento di recupero comporta anche la fornitura di beni significativi il limite di valore entro cui applicare l’aliquota del 10% dovrà essere calcolato in relazione all’intero corrispettivo dovuto dal committente e non ad un singolo acconto o al solo saldo. Il valore del bene significativo dovrà poi essere riportato nella quota percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagata, in ogni fattura relativa al singolo pagamento, indicando sia la parte di valore del bene significativo da assoggettare all’aliquota del 10% dia quella da assoggettare all’aliquota ordinaria.
Inoltre si fa presente che, se l’intervento di recupero comporta la fornitura dei beni significativi, assume rilevanza, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa, soltanto la parte di valore corrispondente alla percentuale di pagamenti che verranno effettuati nell’anno di vigenza dell’agevolazione.
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