Quando in un fabbricato coesistono proprietà esclusive e proprietà in comune, alle prime asservite, si ha la figura del condominio. I beni comuni in condominio
I beni comuni in condominio. La proprietà solitamente è divisa in senso orizzontale (per piani o porzioni di piano).
Lâarticolo 1117 c.c. individua le parti dellâedificio che si presumono di proprietĂ comune, in quanto solitamente destinati a servire in maniera indifferenziata lâintera collettivitĂ condominiale. Tali beni sono divisi in tre categorie: necessari, di pertinenza e accessori.
Beni comuni necessari
–I beni comuni necessari: comprendono il suolo su cui sorge lâedificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni dâingresso, vestiboli, gli Ă nditi i portici, i cortili e tutte le parti dellâedificio necessarie allâuso comune.
La L.220/2012 ha aggiunto allâelenco anche i pilastri e le travi portanti;
Beni comuni di pertinenza
–I beni comuni di pertinenza: comprendono i locali per la portineria e per lâalloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi. Inoltre sono stati aggiunti le aree destinate a parcheggio e i sottotetti destinati allâsuo comune;
Beni comuni accessori
–I beni comuni accessori: comprendono le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati allâuso comune, come ascensori, pozzi, cisterne, impianti idrici e fognari, sistemi centralizzati di distribuzione e trasmissione per il gas. Allâelenco sono stati aggiunti dal L.220/2012 gli impianti per il riscaldamento e il condizionamento dellâaria, gli impianti per la ricezione radiotelevisiva e per lâaccesso a qualunque altro genere di flusso informatico, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti.
Lâelencazione fornita dallâarticolo 1117 c.c. non è tassativa e nè inderogabile. Inoltre, durante la vita del condominio, le parti comuni possono subire variazioni: nella loro consistenza, a seguito, ad esempio, di demolizione del tetto e della sua trasformazione in terrazzo, oppure nella loro titolaritĂ come ad esempio nel caso di vendita dellâappartamento occupato dal portiere, dopo che tale servizio è stato eliminato.
Inoltre lâarticolo 1117 c.c. sottolinea anche che le parti comuni possono considerarsi tali se non risulta il contrario dal titolo.
Il titolo, che è lâatto giuridico capace di attribuire o trasferire il diritto di proprietĂ ,  può essere il documento costitutivo del condominio, ma può essere anche un testamento quando il condominio è imposto o deriva da un atto di ultima volontĂ o donazione.
E ancora, i beni in comune, per essere considerati tali devono anche avere la destinazione allâuso (comune) tipica di tali beni.
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