Il credito d’imposta è un credito personale. Esso compete al contribuente che, al momento dell’acquisizione agevolata dell’immobile, abbia alienato non oltre un anno la casa di abitazione da lui stesso acquistata con aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro o dell’Iva dalle norme che si sono succedute . Il credito d’imposta.
Il credito d’imposta. Tale credito invece non compete a coloro che:
-hanno alienato un immobile acquistato con l’aliquota ordinaria, senza fruire dell’agevolazione prima casa;
-hanno alienato un immobile pervenuto per successione o donazione;
– nell’acquisto dell’immobile non usufruiscono ovvero decadono dal beneficio della aliquota agevolata;
– coloro nei cui confronti non sia stata confermata, in sede di accertamento, l’agevolazione prima casa sulla base della normativa vigente dalla data dell’atto.
Per usufruire del credito d’imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà, specificando se intende o meno utilizzare lo stesso in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stipulato atto.
Inoltre, l’atto d’acquisto dell’immobile dovrà contenere, oltre alle dichiarazioni previste dalla nota II-Bis all’art.1 della tariffa, parte prima, del testo uno dell’ imposta di registro, lettere b) e c), l’espressa richiesta del beneficio in argomento, dovrà indicare anche elementi necessari per la determinazione del credito. Quindi sarà necessario:
-indicare gli estremi dell’atto di acquisto dell0immobile su cui era stata corrisposta l’imposta di registro e l’Iva in misura agevolata nonché l’ammontare della stessa;
-nel caso in cui per l’acquisto dell’immobile era stata corrisposta l’Iva ridotta in assenza della specifica agevolazione prima casa, si deve rendere la dichiarazione di sussistenza di requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell’acquisto medesimo;
– nell’ipotesi in cui risulti corrisposta l’Iva dell’immobile alienato, si dovrà produrre le relative fatture;
-indicare gli estremi dell’atto di alienazione dell’immobile.
Se l’acquisto del secondo immobile agevolato dovesse avvenire attraverso contratto d’appalto, ci si deve ricordare che, per poter usufruire del credito d’imposta, sarà necessario che il contratto d’appalto sua redatto in forma scritta e registrato e che contenga tutte le necessarie indicazioni.
L’importo del credito d’imposta è commisurato all’ammontare dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e non può essere superiore alla imposta di registro o all’Iva corrisposta in relazione al secondo acquisto. Il credito ammonta al minore degli importi dei tributi applicati.
Il credito d’imposta – di Elisabetta Paladini
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