
L’Agenzia delle Entrate mette comunque a disposizione dei contribuenti la possibilità di usufruire del “ravvedimento operoso”. Il ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso. Con il “ravvedimento”(art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997 – pdf) è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Il ravvedimento è consentito entro determinati limiti di tempo e quando:
– la violazione (errore o dimenticanza) non è stata già constatata dall’ufficio o ente impositore e notificata all’autore della stessa;
-non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
-non sono iniziate altre attività amministrative di accertamento formalmente comunicate all’autore o ai soggetti solidalmente obbligati.
Al fine di usufruire di tale possibilità, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione integrativa ed effettuare il pagamento della sanzione ridotta al 12,50%.
Oltre al bollettino di conto corrente il pagamento può essere effettuato in modo gratuito con il modello F24, versando gli interessi e la sanzione con gli appositi codici tributo:
– con il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’IVA, l’Irap, e l’imposta sugli intrattenimenti;
– con il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti, indicando la causale “SZ” e, nello spazio riservato agli estremi dell’atto, l’anno cui si riferisce la violazione.
Come spiegano gli esperti, nella compilazione occorre però rispettare alcune regole. Innanzitutto nello spazio codice ente/Comune, va indicato il codice catastale del Comune in cui è situato l’immobile e nel campo anno di riferimento. Diversamente dalla regola generale, la sanzione e gli eventuali interessi vanno riportati insieme all’imposta sommandone gli importi, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 35 del 12/4/2012. Non dimenticate, infine, di barrare la casella “ravvedimento“.
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