Il regolamento di condominio è l’insieme di regole che disciplinano la vita dei condomini all’interno del complesso condominiale. Regolamento di condominio.
Regolamento di condominio. Le sue norme riguardano l’uso delle parti comuni, la ripartizione delle spese tra i condomini, l’amministrazione del condominio, nonché tendono a tutelare il decoro dell’edificio.
Laddove il numero dei condomini sia superiore a 10 è obbligatoria la formazione di un regolamento (art. 1138 c.c.), altrimenti rimane una facoltà.
Formazione del regolamento di condominio
Il regolamento di condominio è formato dall’assemblea condominiale e approvato con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Una volta adottato, il regolamento può sempre essere modificato e adattato alle nuove esigenze.
Ai sensi dell’art. 1138 c.c., comma 2, ciascun condòmino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento o per la revisione di quello esistente.
Però, laddove vi è un amministratore, il condòmino che ha assunto l’iniziativa ha l’obbligo di rivolgersi a lui chiedendogli di convocare l’assemblea e di far pervenire a ciascun condòmino uno schema di regolamento (in deroga a quanto disposto dall’art. 66, comma 1, delle disp. Att. C.c., non serve che i condomini richiedenti siano almeno 2 e che rappresentino almeno un sesto del valore dell’edificio).
Diversamente, quando manchi la figura dell’amministratore (nomina facoltativa se i condomini sono meno di 5) sono i condomini che hanno preso l’iniziativa, a convocare direttamente l’assemblea.
Una volta approvato il regolamento, esso può essere impugnato (art.1137 c.c.) nel termine di 30 giorni decorrenti dalla sua approvazione, per i condomini presenti, dal momento in cui ne hanno conoscenza, per quelli assenti all’assemblea. Decorsi i 30 giorni senza aver esperito l’impuganzione, il regolamento diviene esecutivo.
La tabella millesimale
Essa è allegata al regolamento di condominio ed esprime in millesimi il valore di ciascuna proprietà esclusiva. Di solito la tabella è predisposta dal costruttore-venditore prima che proceda alla vendita delle singole unità immobiliari, altrimenti deve essere approvata all’unanimità nell’assemblea di condominio. Recentemente le Sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza del 2010 hanno affermato che al fine di modificare le tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio, sia sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1138 c.c. (vedi articolo).
La determinazione dei millesimi è importante ai fini della validità della costituzione dell’assemblea. La tabella può essere modificata, anche nell’interesse di un solo condòmino, nei seguenti casi:
– quando i valori di ciascuna proprietà esclusiva siano mutate a seguito di innovazioni, sopraelevazioni di nuovi piani, espropriazione parziale;
– Quando i valori di ciascuna proprietà esclusiva siano conseguenza di un errore.
[…] specifico, le nuove disposizioni sono contenute nel regolamento che il condominio deve aver approvato sempre a maggioranza da parte della propria assemblea. Ciò, […]