Il regolamento condominiale deve essere approvato in un’assemblea, con la speciale maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136 c.c. e cioè, da un numero di voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Regolamento di condominio assembleare. Riforma condominio 2013
Regolamento di condominio assembleare. Riforma condominio 2013. Il regolamento deve essere anche privo di divieti di destinazione, esoneri di spesa, speciali vantaggi a favore solo di alcuni condomini, almeno che queste deroghe non siano accertate per iscritto da tutti gli altri. Solo, infatti, l’approvazione a unanimità va considerata quale giusta forma di limitazione del diritto di ognuno.
La legge di riforma del condominio (L.11-12-2012,n.220) ha modificato l’articolo 1138 c.c.: ora la proposta per la formazione del regolamento è quindi soggetta all’approvazione dell’assemblea condominiale che riporti un numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti e costituenti almeno la metà del valore dell’edificio.
Il regolamento condominiale deve essere allegato al registro indicato al numero 7) dell’articolo 1130, quindi al registro dei verbali della assemblee tenuto dall’amministratore.
L’impugnazione del regolamento condominiale, l’articolo 1107 prevede che il regolamento può essere impugnato davanti all’autorità giudiziaria da ciascuno dei partecipanti dissenzienti entro 30 giorni dalla deliberazione che lo ha approvato , per gli assenti il termine di impugnazione decorre dalla data di comunicazione della deliberazione.
Inoltre il regolamento condominiale approvato a maggioranza deve essere ossequiente a tutte le norme del condominio. E ancora, ogni condomino può anche prendere l’iniziativa per la revisione del regolamento, che può essere a sua volta modificato con la stessa maggioranza prevista per la sua adozione.
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