
Il regolamento contrattuale può essere predisposto dall’unico, originario proprietario, che lo impone ai neoacquirenti all’atto della stipula dei contratti di compravendita.Regolamento di condominio contrattuale. Riforma condominio 2013
Regolamento di condominio contrattuale. Riforma condominio 2013. L’articolo 1138 c.c. non vieta la facoltà di inserire nei regolamenti condominiali disposizioni relative a riserve di diritti esclusivi di proprietà su determinate parti dell’immobile. Tali disposizioni, si espressamente accettata dagli acquirenti, assumono carattere di convenzioni e come tali sono vincolanti sua per gli acquirenti sia per i partecipanti al costituendo del condominio.
La caratteristica saliente delle convenzioni è che possono vietare una o più possibili destinazioni degli immobili condominiali.
Ma attenzione perché tali divieti possono introdursi solo con il regolamento contrattuale. A tal proposito sarà bene che quest’ultimi vengano trascritti presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari competenti del territorio, ciò al fine di renderli opponibili a terzi.
Le norme del regolamento contrattuale attinenti l’uso e le modalità di godimento delle cose comuni e quelle che regolano la convocazione dell’assemblea cono modificabili dall’assemblea con la maggioranza prescritta dall’articolo 1136 c.c.
Le norme di natura strettamente contrattuale, che incidono nella sfera dei diritti e degli obblighi propri di ciascun condomino costituiscono un vincolo negoziabile e non può essere sciolto o modificato senza il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
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