
Adempimenti fiscali se la casa viene affittata. Nel caso in cui l’immobile viene concesso in affitto, nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato il canone di locazione, anche se non è stato percepito effettivamente.
I canoni di locazione non percepiti (per l’ammontare accertato dal giudice) non devono, invece, essere riportati nella dichiarazione dei redditi a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto per morosità. Nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell’affittuario anche per periodi precedenti è riconosciuto un credito di imposta, pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti. In tutti questi casi il reddito dei fabbricati è determinato sulla base della sola rendita catastale.
IMMOBILE CONCESSO IN AFFITTO AD EQUO CANONE
Il reddito da assoggettare all’Irpef e alle relative addizionali è quello derivante dal canone annuo di locazione, ridotto del 15% (o del 25%per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna).
IMMOBILE CONCESSO IN AFFITTO IN LIBERO MERCATO
Il reddito da assoggettare all’Irpef e alle relative addizionali è dato dal valore più alto tra la rendita catastale rivalutata (del 5%)e il canone di locazione (aggiornato con le rivalutazioni Istat) ridotto del 15%(o de l 25%per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna).
IMMOBILE SITO IN COMUNI AD ALTA DENSITÀ ABITATIVA CONCESSO IN AFFITTO A CANONE CONVENZIONALE
Il canone convenzionale è quello determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il reddito da assoggettare all’Irpef e alle relative addizionali, determinato con le stesse modalità previste per i fabbricati affittati ad uso abitativo in libero mercato, è ridotto ulteriormente del 30% se il fabbricato è sito in un comune ad alta densità abitativa.
Adempimenti fiscali se la casa viene affittata.
Si tratta, per esempio, degli immobili situati nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi e negli altri comuni capoluoghi di provincia.
E’ il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica che approva l’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa individuati dalle regioni e dalle provincie autonome sulla base dei criteri disposti dallo stesso Cipe (delibera 13 novembre 2003 pubblicata nella G.U. n. 40 del 18/2/2004).
LA NOVITÀ IN VIGORE DAL 2005 PER GLI AFFITTI.
E’ precluso all’ufficio l’accertamento quando per l’affitto di fabbricati si dichiara un reddito non inferiore al maggiore tra il canone risultante dal contratto, ridotto del 15%, e il 10% del valore catastale dell’immobile.
Adempimenti fiscali se la casa viene affittata – di Redazione
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