
Imposte su casa donata. Dal 25 ottobre 2001 è stata modificata la disciplina fiscale per le donazioni o le altre liberalità di beni e diritti, nonché per la rinuncia pura e semplice agli stessi diritti.
Imposte su casa donata.
A differenza delle successioni, le donazioni e liberalità sono soggette a trattamenti fiscali diversi a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra donante e beneficiario. Infatti, non è dovuta l’imposta per le liberalità (donazioni) effettuate a favore di:
-coniuge;
-discendenti in linea retta (padre/figlio;nonno/nipote);
-altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote;fratelli;cugini).
Imposte su casa donata.
Pertanto, se il beneficiario rientra in una di tali categorie, e la donazione consiste in un immobile, sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%)e catastale (1%). Se il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate ed il valore della donazione eccede la franchigia di 180.759,91 euro, allora deve essere pagata,sul valore dei beni donati che supera detta franchigia, l’imposta di registro nella misura del 7%.
L’importo della franchigia è elevato a 516.456,90 euro per le persone con handicap riconosciuto grave. In caso di più donazioni si può fruire della franchigia una sola volta come nell ’esempio seguente.
Imposte su casa donata.
Esempio:
La prima donazione tra estranei è costituita da un appartamento il cui valore è di 100.000 euro;l’atto è esente dall’imposta di registro e si pagano soltanto le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%).
Una seconda donazione da parte dello stesso donante allo stesso donatario è costituita da un altro immobile il cui valore è di 120.000 euro:l’imposta di registro si applica sull’importo di 39.240,09 euro (220.000,00 -180.759,91)ed inoltre sono dovute le imposte ipotecaria e catastale su 120.000 euro (valore dell’immobile trasferito).
Queste distinzioni ormai non contano piu’, perche’ le imposte di successione e donazione sono state reintrodotte dalla Finanziaria 2007 (legge 296/06) e dal decreto fiscale collegato (d.l.262 convertito nella legge 286/06).
Imposte su casa donata – di Redazione
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