Immobili interesse culturale. Le norme in materia di beni di interesse culturale si trovano nel D.lg n. 42 del 2004.
Immobili interesse culturale: procedimento
Esso prevede che tali beni debbano essere “dichiarati” appartenenti al patrimonio culturale attraverso un procedimento che è avviato dal sopraintendente, anche su richiesta degli enti territoriali interessati e delle Regioni.
In base al D.lgs sono beni culturali che non richiedono la preventiva “dichiarazione” in tal senso:
– le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;
Sono, altresì, beni culturali quando siano stati “dichiarati tali”:
– le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi dallo Stato, Regioni, altri enti pubblici territoriali, nonché da ogni altro ente ed istituto pubblico e da persone giuridiche private senza fine di lucro;
– le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria(*) e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
Una volta avviato il procedimento ai fini della dichiarazione dell’interesse culturale di un bene mobile o immobile, il soprintendente è obbligato a darne comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo che avrà un termine non inferiore a 30 giorni per presentare delle osservazioni.
Quando l’autorità ministeriale dichiara che un dato bene è di interesse culturale ne dà comunicazione, mediante notifica, all’interessato che avrà 30 giorni di tempo per proporre ricorso al ministro per i beni e le attività culturali. Il ricorso viene deciso entro i successivi 90 giorni.
Immobili interesse culturale: cosa comporta la dichiarazione
Il provvedimento che dichiara l’interesse culturale di un dato bene comporta:
– la sottoposizione del bene a vigilanza;
– ispezioni da parte dei soprintendenti che possono procedervi in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, per accertare l’esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali;
– che i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione; gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione non possono essere smembrati.
Inoltre, sono sottoposti ad autorizzazione del soprintendente l’ effettuazione di opere e lavori di qualunque genere, gli interventi in materia edilizia pubblica e privata, i mutamenti di destinazione d’uso. L’ente pubblico ha, altresì, diritto di prelazione in caso di vendita del bene.
Lascia un commento