Ogni qualvolta le società di telefonia mobile richiedono la possibilità di poter installare sulla copertura dell’edificio condominiale degli impianti di telefonia mobile si pone un duplice problema. Impianti di telefonia mobile in condominio
Impianti di telefonia mobile in condominio. Da un lato quello dell’inquinamento elettromagnetico, detto anche elettrosmog, dall’altro quello delle maggioranze necessarie per approvare in assemblea condominiale la loro installazione.
A questo punto si pone il problema per gli amministratori di condominio di come comportarsi in tali occasioni, considerando anche che i contratti di locazione per ospitare tali impianti sono molto redditizi.
In tema sono intervenute una serie di sentenze di merito che però non hanno condotto ad una soluzione univoca, ma anzi spesso hanno addotto argomentazioni diverse tra loro.
Il tribunale di Monza, con sentenza del 1.3.2000 ha stabilito che occorre la maggioranza dei partecipanti al condominio rappresentanti due terzi del valore millesimale dell’edificio.
Di diverso avviso il Pretore di Bologna che nel 1999 aveva sospeso in via d’urgenza e bloccato i lavori di installazione di un impianto di telefonia mobile sull’assunto che l’incertezza sugli effetti a lungo termine delle onde elettromagnetiche comporta una svalutazione del valore di mercato di un edificio condominale.
Ancora il Tribunale di Pescara ha poi nel 2000 precisato che non sussiste un pregiudizio al decoro architettonico in considerazione dell’ingombro moderato dell’impianto e che non vi è alcuna certezza scientifica sul possibile pericolo alla salute in quanto è stato invece dimostrato che la potenza delle onde elettromagnetiche si riduce man mano che ci si allontana dalla fonte.
Con la stessa sentenza il Tribunale di Pescara ha poi ritenuto necessaria la maggioranza di un terzo dei partecipanti al condominio rappresentanti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio per la relativa installazione dell’impianto.
Detto questo, si comprende come l’incertezza in materia sia dal punto di vista scientifico che da quello giuridico induce l’amministratore di condominio ed i condomini a valutare con attenzione le proposte in tal senso pervenute dalle compagnie di telefonia mobile.
In tali casi occorrerà innanzi tutto chiedere l’assistenza di un tecnico specializzato nel settore e richiedere l’autorizzazione da parte della ASL competente. Solo dopo si potrà procedere nell’iniziativa, avendo ottenuto il consenso di una maggioranza qualificata, la stessa che è necessaria per l’approvazione di innovazioni.
Per quanto riguarda in particolare l’aspetto dell’elettrosmog, l’Organizzazione mondiale della Sanità ha stabilito che in caso di installazione di antenne fisse di telefonia mobile sopra i tetti degli edifici, date le caratteristiche delle antenne e la loro bassa potenza irraggiata, l’intensità del campo elettromagnetico negli edifici circostanti ed in quello che ospita le antenne è trascurabile.
Inoltre, tenuto conto che le antenne poste sul tetto non inviano segnali verso il basso, ma verso l’esterno, il problema delle onde elettromagnetiche dovrebbe riguardare non tanto chi abita nell’edificio ospitante le antenne ma chi abita nell’edificio di fronte.
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