Impianti di riscaldamento in condominio. Impianto centralizzato o autonomo?
Impianto centralizzato o autonomo? Passare dall’impianto centralizzato a quello autonomo deve essere una scelta che va valutata con oculatezza dal momento che tale operazione comporta dei costi e dato che si dovrà comunque continuare a pagare per la manutenzione dell’impianto condominiale che rappresenta una parte comune.
Infatti, ogni condomino deve pagare le spese per il mantenimento dell’impianto centralizzato anche dopo essersi distaccato in quanto la caldaia e l’impianto condominiale costituisce una parte comune fino all’ingresso nei vari appartamenti dell’edificio.
In base al secondo comma dell’articolo 1118 del C.C., il condomino che rinuncia al diritto sulle cose comuni non può sottrarsi al contributo delle spese per la loro conservazione.
Nel caso in cui il singolo condomino voglia distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non sono previste particolari difficoltà, posto che le recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito la legittimità del distacco anche senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Però, affinché ciò possa avvenire è necessario che dal distacco non derivino aggravi di spese per gli altri condomini né squilibri termici nell’edificio, pregiudizievoli per l’erogazione del servizio Cassazione n. 11857 27 maggio 2011).
La Corte nella sua pronuncia ha chiarito poi che per squilibrio termico non si considera la sola condizione della differente temperatura che si può venire a determinare nell’appartamento “distaccato” rispetto agli altri.
Inoltre, occorre tenere conto che in caso di impianto autonomo è necessaria la disponibilità di una canna fumaria propria, la cui esecuzione non deve impedire agli altri condomini l’uso dello spazio comune e pregiudicare il decoro dell’edificio. Infine, altro elemento da tenere in considerazione nella scelta se distaccarsi o meno dall’impianto centralizzato è il regolamento condominiale contrattuale il quale può anche vietare in maniera esplicita il distacco.
Bisogna poi considerare anche il Dpr n. 59 del 2009 che nega la possibilità, negli edifici aventi più di quattro unità abitative, di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, a meno che non si verifichino cause di forza maggiore.
Tale disposizione prevede che l’installazione di un nuovo impianto, autonomo, deve comportare un risparmio energetico complessivo, mentre in realtà la trasformazione dell’impianto centralizzato in tanti piccoli impianti autonomi non va a produrre tale risultato.
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