Con il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 è stata istituita l’Imu, l’imposta municipale propria, che sostituisce l’Irpef sul reddito degli immobili e dei terreni non locati e l’imposta comunale. Imposta municipale propria
Imposta municipale propria. Agli articoli 8 e 9 del suddetto decreto vengono disciplinati rispettivamente il nuovo tributo e vengono definiti i soggetti passivi e le esenzioni.
L’imposta municipale propria si applicherà a decorrere dall’anno 2014 ed ha come presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale; infatti, a quest’ultime non si applica, né si applica alle pertinenze della stessa. Per effettiva abitazione principale il decreto chiarisce che si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente.
Il tributo si applica anche agli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9, ossia alle abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
L’imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell’immobile.
Soggetti passivi dell’imposta municipale propria (Imu) sono:
– il proprietario di immobili,
– il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
I beni soggetti all’Imu sono:
– i terreni agricoli;
– Gli immobili e le aree edificabili.
Terreni e fabbricati sono soggetti al nuovo tributo indipendentemente dal loro uso e sia in ambito privato per le attività d’impresa.
Nel caso poi di concessione di aree demaniali il soggetto passivo sarà il concessionario. Per gli immobili ancora da costruire o in corso di costruzione e concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo sarà il locatario a far data dalla stipula e per tutta la durata del contratto.
Per ciò che concerne i tempi e i modi di corresponsione dell’Imu si può dire che sono simili all’Ici. Infatti, il soggetto passivo può effettuare il versamento dell’imposta, dovuta al Comune per l’anno in corso, o in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure decidere di versare l’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Nel caso di immobili non costituenti abitazione principale l’imposta e’ dovuta in ragione di un’aliquota dello 0,76 per cento.
I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare o in aumento o in diminuzione, l’aliquota fissata. Però nel caso di mancata emanazione della delibera entro il suddetto termine, si applicheranno le aliquote prestabilite. Inoltre, nel caso in cui l’immobile sia locato, l’aliquota e’ ridotta alla meta’.
Per ciò che concerne i terreni agricoli coltivati da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli il decreto non prevede una riduzione dell’imposta sul valore dei terreni fino all’importo di 129.114 euro.
Quanto invece alle aree fabbricabili ed ai fabbricati rurali, il decreto prevede all’art. 8 unicamente che la base imponibile coincide con quella dell’attuale imposta comunale. Quindi non si fa una distinzione tra le arre fabbricabili ed i fabbricati rurali con la conseguenza che anche per le arre edificabili si dovrà assolvere l’imposta municipale sul valore di mercato e che per i fabbricati rurali non venga riproposta l’esenzione. In tal modo però si verrebbe a creare una disparità tra i fabbricati rurali iscritti nel catasto fabbricati, tassabili, e quelle invece risultanti in mappa nel catasto terreni, senza rendita e quindi non tassabili.
Per quanto riguarda le attività agricole, l’art. 9 del decreto prevede che il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte costituenti entrate dello Stato. Per cui nel caso di terreni coltivati da persone fisiche, società semplici ed enti non aventi carattere commerciale l’imposizione fiscale ai fini dell’Irpef continuerà come avviene attualmente sulla base della tariffa d’estimo di reddito agrario, quale risulta dalle iscrizioni catastali. Così anche le s.r.l. e le società agricole di persone che scelgono la tassazione in base al reddito agrario (L. n. 296/2006) non cambieranno il regime fiscale. Invece, il reddito dominicale, nell’ipotesi di conduzione diretta, non verrà tassato dato che verrà sostituito dall’Imu.
Quindi per i terreni agricoli, l’Irpef è dovuta solo sul reddito dominicale e non anche su quello agrario. Questo significa che il reddito dei terreni sarà comunque colpito in parte dal decreto sul federalismo fiscale e ciò poiché sarà escluso il reddito agrario.
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