
Le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini. Impugnazione delibere assemblea. Riforma condominio 2013
Impugnazione delibere assemblea. Riforma condominio 2013. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente, astenuto o assente può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento al termine perentorio di 30 giorni che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuto e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Inoltre con il nuovo articolo 1137 c.c. si ha anche la possibilità di chiedere l’annullamento della delibera impugnata. Le deliberazioni nulle sono impugnabili in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse. Si tratta di delibere prese fuori dei poteri dell’assemblea ovvero per le deliberazioni con oggetto impossibile, illecito o indeterminato. Sono, inoltre inefficaci,e come tali attaccabili in ogni tempo dai solo condomini che ne risentono pregiudizio.
Il condomino che ha partecipato all’assemblea, anche se ha espresso voto conforme alla deliberazione che si assume nulla, può impugnarla ed è legittimato a far valere la nullità solo che si alleghi e dimostri di avervi interesse.
E ancora, è affetta da nullità e quindi sottratta al termine di impugnazione, la deliberazione dell’assemblea condominiale che incide sui diritti individuali di un condominio, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea ancorchè abbia espresso voto favorevole alla deliberazione.
Sta di fatto che il condomino che agisce per far valere l’invalidità di una delibera assembleare, deve comunque provare che tutti i condomini sono stati tempestivamente informati della convocazione, mentre l’istante dovrà dimostrare gli eventuali vizi inerenti alla formazione della volontà dell’assemblea medesima.
L’annullabilità di una delibera è configurabile soltanto nel caso di decisione viziata da eccesso di potere che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune.
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