Le deliberazioni prese dallâassemblea sono obbligatorie per tutti i condomini. Impugnazione delibere assemblea. Riforma condominio 2013
Impugnazione delibere assemblea. Riforma condominio 2013. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente, astenuto o assente può adire lâautoritĂ giudiziaria chiedendone lâannullamento al termine perentorio di 30 giorni che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuto e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Inoltre con il nuovo articolo 1137 c.c. si ha anche la possibilitĂ di chiedere lâannullamento della delibera impugnata. Le deliberazioni nulle sono impugnabili in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse. Si tratta di delibere prese fuori dei poteri dellâassemblea ovvero per le deliberazioni con oggetto impossibile, illecito o indeterminato. Sono, inoltre inefficaci,e come tali attaccabili in ogni tempo dai solo condomini che ne risentono pregiudizio.
Il condomino che ha partecipato allâassemblea, anche se ha espresso voto conforme alla deliberazione che si assume nulla, può impugnarla ed è legittimato a far valere la nullitĂ solo che si alleghi e dimostri di avervi interesse.
E ancora, è affetta da nullitĂ e quindi sottratta al termine di impugnazione, la deliberazione dellâassemblea condominiale che incide sui diritti individuali di un condominio, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullitĂ può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato allâassemblea ancorchè abbia espresso voto favorevole alla deliberazione.
Sta di fatto che il condomino che agisce per far valere lâinvaliditĂ di una delibera assembleare, deve comunque provare che tutti i condomini sono stati tempestivamente informati della convocazione, mentre lâistante dovrĂ dimostrare gli eventuali vizi inerenti alla formazione della volontĂ dellâassemblea medesima.
LâannullabilitĂ di una delibera è configurabile soltanto nel caso di decisione viziata da eccesso di potere che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune.
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