Il condominio è un ente che però non ha una propria personalità diversa da quella dei suoi partecipanti, ossia dei condòmini, ma ha un proprio organo che lo rappresenta: l’amministratore. Impugnazione delibere sui servizi comuni
Impugnazione delibere sui servizi comuni spetta all’amministratore. Ciò comporta che in linea generale i singoli condòmini possono agire a difesa dei diritti attinenti alla loro condizione di condòmini, quindi possono agire in via personale.
Tale regola generale presenta però un’eccezione, non essendo applicabile nei confronti delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere condominiali che hanno come finalità la gestione dei servizi comuni.
In pratica, il singolo condòmino non può agire da sé nel caso in cui la delibera che si vuole impugnare è volta a soddisfare esigenze collettive, ossia di tutti i condòmini e quindi non riguardi un interesse esclusivo suo o di più condòmini. Sono delibere condominiali sulla gestione dei servizi comuni quelle che ad esempio prevedono la nomina dell’amministratore.
Tale principio, già affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2396/2009, è stato ribadito recentemente da una nuova sentenza, la n. 19223 del 21 settembre 2011.
La conseguenza di tale pronuncia si traduce nel fatto che in caso di controversie riguardanti l’impugnazione di delibere condominiali sui servizi comuni, legittimato ad agire in giudizio è solo ed esclusivamente l’amministratore di condominio, e non anche il singolo condòmino.
Impugnazione delibere sui servizi comuni spetta all’amministratore – di Redazione
Lascia un commento