Impugnazione delle delibere assembleari: legittimazione ad agire.
Colui che intende operare un Impugnazione delle delibere assembleari deve avere due requisiti necessari, ossia la legittimazione e l’interesse ad agire.
Impugnazione delle delibere assembleari: legittimazione ad agire.
La legittimazione attiva all’ impugnazione delle delibere assembleari è prevista dall’articolo 1337 c.c. che assegna il potere di impugnare le delibere solo ai condomini dissenzienti, a quelli astenuti o assenti. Questo vale per le delibere annullabili dato che in caso di delibere nulle si ritiene che chiunque possa presentare il ricorso in Tribunale, anche il condominio che a votato a favore della delibera impugnata.
Generalmente la legittimazione attiva spetta solo ai condomini; nel caso in cui il condomino abbia conferito una delega ad un terzo per la partecipazione all’assemblea, il delegante può impugnare la delibera solo se il delegato ha votato contro l’approvazione della stessa o si sia astenuto dalla votazione. In caso poi di comproprietà di un’unità immobiliare, la legittimazione attiva spetta ad ognuno dei comproprietari , salva la necessità del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla comunione.
Impugnazione delle delibere assembleari: legittimazione ad agire.
Anche colui che ha appena acquistato un appartamento in condominio può impugnare una delibera adottata in una precedente assemblea a cui ha partecipato il venditore, a condizione però che quest’ultimo non abbia votato a favore e che l’acquirente abbia provveduto a comunicare l’acquisto al condominio.
Impugnazione delle delibere assembleari: legittimazione ad agire – di Redazione
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Alberto Carone dice
Condivido pienamente il contenuto dell’ articolo di redazione del 30.11.2012, in cui, tra l’altro, è detto che In caso di comproprietà di un’unità immobiliare, la legittimazione attiva spetta ad ognuno dei comproprie-tari. Sul punto, sono un po’ perplesso ed ho sentito opinioni concordi e contrarie. Mi potrebbe indicare della giurisprudenza di legittimità o trattare funditus questa specifica questione ? Grazie e cordiali saluti.
Avv. Alberto Carone.