Impugnazione delle delibere assembleari: modalità.
Per ciò che concerne le modalità di impugnazione delle delibere assembleari, il codice civile all’articolo 1137, secondo comma, parla di ricorso quando si riferisce all’atto introduttivo del relativo giudizio.
Impugnazione delle delibere assembleari
Ciò costituisce una deroga al sistema ordinario che stabilisce che il giudizio civile sia introdotto mediante un atto di citazione. La citazione si distingue dal ricorso innanzi tutto perchè nella prima è il soggetto che agisce che indica nell’atto quale sia la controparte, la data della prima udienza e che provvede a notificare l’atto di Impugnazione delle delibere assembleari ed a depositarlo in cancelleria. Nel ricorso è il giudice, previo deposito del ricorso di impugnazione delle delibere assembleari in cancelleria da parte dell’interessato, a fissare la data dell’udienza; per cui solo dopo la fissazione di tale data il ricorrente dovrà notificare alla controparte una copia del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
Sulla modalità di impugnazione della delibera assembleare è anche intervenuta di recente la Cassazione con sentenza n. 8491 del 14 aprile 2011 con la quale ha chiarito che l’impugnazione delle delibere assembleari si propongono con atto di citazione, essendo sufficiente che nel termine di 30 giorni venga effettuata la notifica dell’atto al condominio; però la stessa Corte ha stabilito che la notifica sia da considerarsi valida anche se sia stata effettuata con un ricorso depositato nella cancelleria nello stesso termine di 30 giorni.
La persona a cui va notificato l’atto di citazione è l’amministratore di condominio. Inoltre, l’atto dovrà essere indirizzato al domicilio dell’amministratore e non presso la sede del condominio, a meno che l’amministratore non svolga la propria attività nello stesso edificio condominiale.
Impugnazione delle delibere assembleari: modalità – di Redazione
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