
Impugnazione delle delibere: nullità e annullabilità.
Dell’impugnazione delle delibere assembleari ne parla l’articolo 1137 del codice civile che stabilisce che contro le delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria.
Detto ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, a meno che la sospensione non sia ordinata dall’autorità stessa. Inoltre, il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro 30 giorni, decorrenti dalla deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
Parte della giurisprudenza ha da sempre sostenuto che l’articolo in questione ed i relativi termini di impugnazione riguardino solo le delibere annullabili e non anche quelle nulle per le quali non vi sarebbe nessun termine di decadenza.
Per cui, se le delibere annullabili devono essere impugnate entro 30 giorni, anche dal condomino dissenziente , quelle nulle possono esserlo in ogni tempo. Mentre quelle annullabili possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse, anche da chi ha votato sì, quelle nulle possono essere impugnate solo dal condomino che non ha concorso alla formazione della volontà assembleare, perchè assente o dissenziente. Inoltre, le delibere affette da nullità non possono essere né sanate né convalidate.
Sulla questione della distinzione tra delibere annullabili e delibere nulle è intervenuta anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 4806 del 2005 con la quale è stato chiarito che vanno qualificate come nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale, al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea , le delibere che incidono sui diritti inviolabili, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto.
Sono annullabili le delibere aventi vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea , quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all’oggetto.
Impugnazione delle delibere: nullità e annullabilità – di Redazione
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