Imu sulla casa. Quando acquistiamo casa occorre pagare, per il possesso della stessa, due tipi di imposte: l’Irpef e l’Imu.
Dell’Irpef abbiamo già parlato. Oggi invece ci occuperemo dell’Imu, l’imposta municipale che dal 2012 ha sostituito l’Ici e l’Irpef e relative addizionali sugli immobili non locati.
Imu sulla casa.
A differenza dell’Ici, l’Imu si paga anche sulla prima casa, quella in cui si vive. Ai fini dell’Imu per abitazione principale si intende la casa nella quale si dimora abitualmente e si ha la residenza anagrafica.
Le agevolazioni per la prima casa spettano solo se i due requisiti sussistono entrambi. I benefici spettano anche per le pertinenze dell’abitazione principale ma solo con riguardo ad una sola unità pertinenziale per ognuna delle tre categorie catastali ( C72, C/6, C/7).
L’imu è dovuta in proporzione alla quota ed al periodo di possesso nel corso dell’anno rapportato a mesi. Si consideri che si conta per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
Ne deriva una doppia tassazione, in capo al venditore ed all’acquirente nel caso di compravendita avvenuta il giorno 15 del mese o il giorno dopo di esso per i mesi di 31 giorni. Infatti, in tal caso entrambe le parti si trovano ad aver avuto il possesso della casa per almeno 15 giorni con conseguente obbligo di versare l’imposta per il mese di riferimento. Per ovviare a tale problema conviene per ora non stipulare il rogito in tali giorni.
La base imponibile imu dei fabbricati è il valore catastale, come succedeva per l’Ici. Però oggi il valore catastale va calcolato applicando alla rendita catastale, oltre la rivalutazione del 5%, una maggiorazione del 60% e dei moltiplicatori più oneri rispetto al passato. I moltiplicatori sono indicati nell’articolo : Come si calcola l’acconto Imu.
Imu sulla casa.
L’imu da applicare si determina quindi applicando al valore catastale l’aliquota del caso. L’aliquota base è fissata allo 0,76% con facoltà per i comuni di modificarla in aumento o in diminuzione per un massimo di 0,3 punti percentuale. Per l’abitazione principale e le sue pertinenze l’aliquota scende allo 0,4% con margini di manovrabilità da parte dei comuni ridotte a 0,2 punti percentuale. Inoltre, i comuni hanno la facoltà di abbassare l’aliquota base fino allo 0,4% in alcuni casi indicati di seguito:
-Immobili che non producono reddito fondiario (ai sensi art. 43 del TUIR);
-Immobili posseduti da soggetti passivi Ires;
-Immobili locati.
Imu sulla casa – di Redazione
Si vedano anche:
-Tasse sulla casa: IMU e detrazione prima casa;
-Tasse sulla casa: Imu e facoltà dei Comuni;
-Tasse sulla casa: Imu e soggetti penalizzati;
-Tassa per la casa all’estero: IVIE
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