
In sede di discussione della norma fiscale, è stato presentato un nuovo emendamento riguardante l’Imu agricola sui fabbricati rurali con cui si richiede l’esenzione totale dall’Imu per quegli immobili rurali strumentali (Dl n.557/93, art.9 comma 3bis) situati nelle zone di montagna o parzialmente di montagna. IMU fabbricati rurali di montagna
Negli articoli precedenti avevamo parlato dell’Imu sugli immobili rurali e della relativa esenzione dal tributo solo per quelli ubicati oltre i 1000 metri di altezza. Ora, il nuovo emendamento prevede l’esenzione per tutti i fabbricati rurali situati in zone montane o parzialmente montane. Le zone parzialmente montane sono quelle indicate dalla legge n. 142 del 1990.
Per ciò che concerne poi l’esenzione Imu su terreni montani, il nuovo emendamento affida ad un decreto ministeriale il riconoscimento dei comuni cui spetta la relativa esenzione anche e soprattutto in considerazione della quota a cui sono ubicati ed alla redditività degli stessi.
IMU fabbricati rurali di montagna
Rimane in ogni caso il fatto che sui terreni montani grava l’imposta sui redditi e le relative addizionali; di conseguenza i terreni montani non prevedono l’Imu ma l’Irpef sul reddito dominicale del proprietario, nonché il reddito agrario del conduttore.
Altra novità riguarda la riduzione della base imponibile per quei terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali, a condizione che tali terreni siano condotti dagli stessi. Nello specifico, per i terreni di valore fino a 6 mila euro non vi è esenzione, mentre per i terreni aventi un valore da 6 mila fino a 15.500, la base imponibile è ridotta del 70%, infine per i terreni con valore da 15.500 fino a 25.500 la base imponibile è ridotta fino alla metà. Per i terreni aventi un valore superiore a 25.500 euro e fino a 32 mila euro l’imposta è ridotta al 25%.
Quindi, se prima erano esclusi dall’Imu i fabbricati rurali situati ad un altezza superiore ai 1000 metri, ora si parla di esenzione per quelli situati in zone montane o parzialmente montane.
Qualora i terreni agricoli siano posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali si applica un coefficiente di 110, al posto di quello di 135, per determinare la base imponibile di tali terreni; in quest’ultimo caso è poi necessario che gli stessi siano iscritti nella gestione previdenziale, ma non è necessario che essi conducano direttamente il fondo, potendo gli stessi essere coadiuvanti agricoli iscritti all’Inps.
Infine, ai fini della riduzione della base imponibile IMU dei terreni agricoli occorre la conduzione diretta del fondo, ma non occorre l’iscrizione previdenziale.
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