Dall’Ici all’Imu. Per circa un ventennio l’Ici ha rappresentato un dazio per tutti i proprietari di immobili. Oggi esce di scena e viene sostituita dall’Imu, nuovo tributo anch’esso di competenza comunale. L’Imu è l’imposta municipale propria. Non ci si faccia ingannare dall’acronimo: ai comuni, dell’introito, resterà ben poco.
L’uscita di scena dell’Ici e il pieno vigore dell’Imu era stata prevista dal D. Lgs 23/2011, il c.d. Federalismo Municipale. Tale decreto prevedeva perà l’avvicendamento solo a partire dal 2014. Ad anticiparne l’alternanza invece è stato il decreto Salva-Italia, ossia il 201/2011 convertito poi nella legge 214/2011. Il decreto Salva-Italia ha decretato, appunto, l’entrata in vigore dell’Imu dal primo gennaio 2012, ma in una versione provvisoria del tributo e del tutto sperimentale. Tant’è che l’Imu in vigore dal primo gennaio ha una disciplina solo in parte coincidente con quella delineata dal decreto sul federalismo municipale ed inoltre la durata di tale tributo è prestabilita: dall’1/1/12 al 31/12/2014. Già a partire dall1/01/2015 l’Imu “provvisoria” sarà sostituita dall’Imu “propria”, come disposto dal decreto Salva-Italia.
In ordine alla disciplina dell’Imu transitoria (2012/2014) è il frutto del combinato disposto tra la normativa dell’Ici, la normativa dell’Imu transitoria e la normativa dell’Imu propria.
Questi gli aspetti salienti:
Ambito soggettivo e oggettivo dell’imposta.
A dover pagare l’imposta è ovviamente il proprietario ma anche il titolare di un diritto reale di godimento quale l’usufrutto, l’enfiteusi, il diritto di uso, abitazione, il titolare del diritto di superficie ed il concessionario nel caso in cui l’immobile sia un immobile demaniale. Inoltre, il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In quest’ultimo caso l’imposta è dovuta anche se l’immobile è da costruire oppure in corso di costruzione. L’imposta ricade sui fabbricati e sui terreni edificabili, inoltre ricade anche sui terreni agricoli indipendentemente dalla destinazione compresi quelli strumentali.
Per quel che riguarda i beni su cui l’imposta ricade si deve precisare che il fabbricato è l’immobile iscritto o da iscrivere nel catasto. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’Imu solo dopo l’ultimazione dei lavori oppure anche prima se comunque viene utilizzato. Per area fabbricabile s’intende l’area dove sia possibile, in base al piano regolatore, edificare. Non sono considerate, ai fini dell’Imu, aree fabbricabili gli stessi terreni se posseduti e condotti da agricoltori.
Il terreno agricolo è prettamente quello adibito all’esercizio delle attività agricole.
Tutti gli immobili che non rientrano in queste categorie sono esenti dall’Imu, si pensi ad esempio ai terreni incolti o utilizzati per fini non agricoli oppure i terreni dove le attività agricole non sono esercitate in forma imprenditoriale come ad esempio un orto personale.
Base imponibile.
L’imu è da versare in base al tempo per il quel si sia protratto il possesso. Praticamente la base è mensile e si tenga conto che nel caso di possesso protratto per più di 15 giorni l’Imu si paga per il mese intero.
L’ammontare dell’Imu è da calcolarsi in base al valore dell’immobile determinato nello stesso modo in cui veniva determinata con l’Ici ma con alcune varianti che sostanzialmente ne aumentano l’imposta. Si veda per le diverse tipologie di immobile il seguente articolo: DAL 1° GENNAIO 2012 SCATTA L’IMU SULLA CASA: FACCIAMO IL PUNTO.
L’aliquota.
L’aliquota ordinaria dell’Imu è dello 0,76%. E’ facoltà dei Comuni aumentare o diminuire l’imposta tramite delibera sino allo 0,3 punti percentuali. Tramite delibera comunale inoltre il comune può ridurre l’aliquota dello 0,76% fino anche allo 0,4% per gli immobili relativi all’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni (gli immobili non produttivi di reddito fondiario di cui art. 43 del TUIR); immobili posseduti da soggetti Ires; immobili dati in locazione.
Sono invece previste delle aliquote inferiori in dei casi particolari: dello 04% per abitazioni principali e loro pertinenze, ma il Comune ha facoltà di aumentare o diminuire l’aliquota di 0,2 punti percentuali; per i fabbricati rurali e strumentali all’attività agricola l’aliquota è stabilita nello 0,2% ed il Comune la può ridurre dello 0,1%.
Esenzioni.
Diverse sono le esenzioni previste dal combinato disposto relativo all’Imu transitoria. Sono le medesime già previste per l’Ici e che continueranno ad essere previste anche per l’Imu propria. In particolare non pagano l’Imu gli immobili dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni e Comunità montane; i fabbricati appartenenti alle categorie catastali da E/1 a E/9; musei, biblioteche, parchi ecc; gli immobili destinati all’esercizio del culto; i fabbricati di proprietà della Santa Sede; quelli appartenenti a Stati esteri e organizzazioni internazionali; terreni agricoli ricadenti in aree montane o di colline ai sensi dell’art. 15 della legge 984 del 1977; gli immobili legislativamente individuati ed in generale destinati all’esercizio del culto. In tale categoria rientrano le parrocchie ed anche l’abitazione del parroco o altro personale al servizio della parrocchia, l’oratorio.
A differenza della disciplina dell’Ici non sono esenti dall’Imu i fabbricati che dichiarati inagibili o inabitabili, sono poi stati recuperati per essere destinati ad attività assistenziali.
Versamento e dichiarazione.
Come per l’Ici anche l’Imu dev’essere versata in 2 rate di pari importo, la prima entro il 16 giugno, la seconda entro il 16 dicembre. Chi volesse può pagare in un’unica soluzione il 16 giugno. Il pagamento si effettua mediante il modello F24.
Accertamento e riscossione.
L’accertamento e la riscossione è effettuata dal Comune. Il Comune stesso può emanare regolamento introducendo l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente. Inoltre, il Comune stesso può prevedere che il pagamento delle somme dovute possa essere rateizzato senza maggiorazione degli interessi. Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento i Comuni possono pretendere dai contribuenti atti e documenti previa indicazione delle motivazioni; richiedere ai contribuenti dati e notizie.
Sanzioni.
Le sanzioni previste per l’Imu sono le stesse previste per l’Ici, ossia dal 100 al 200% dell’imposta e con un minimo di 51 euro in caso di omessa presentazione della dichiarazione. Le sanzioni sono ridotte se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente ed effettua pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La sanzione è dal 50 al 100% dell’imposta dovuta nel caso di dichiarazione o denuncia infedele. In caso di omissioni o errori che non modificano l’ammontare dell’imposta oppure per il ritardo o mancata restituzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta la multa è dai 51 ai 258 euro. Nel caso di omesso o tardivo versamento il 30% dell’imposta non versata.
La penalizzazione dei fabbricati storico-artistici.
A differenza dell’Ici l’Imu non prevede nessun regime di favore per gli immobili di interesse storico o artistico.
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