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Indennità sopraelevazione. Riforma condominio 2013

25 Giugno 2013 by Redazione Lascia un commento

indennita sopraelevazione

L’ultimo comma dell’articolo 1127 c.c. riguarda l’indennità di sopraelevazione.Indennità sopraelevazione. Riforma condominio 2013

Indennità sopraelevazione. Riforma condominio 2013. L’articolo succitato stabilisce, per “chi fa la sopraelevazione che deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare”.

indennita  sopraelevazioneInoltre, “nel caso di più piani, l’indennità è pari al valore del suolo diviso per il numero dei piani preesistenti e di quelli di nuova costruzione, moltiplicato poi per il numero di questi ultimi e detratto infine da ciò la quota che tenendo conto del precedente stato di fatto e di diritto, spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione”.

Le motivazioni per cui il legislatore avrebbe previsto tale indennità vanno ricercate nel fatto che gli altri condomini non partecipano all’utilizzazione dell’area sovrastante dell’edificio, di cui invece gode soltanto il soggetto che ha sopraelevato.

E ancora, stando a una seconda opinione, l’indennità dovrebbe essere vista come un risarcimento dovuto al maggior uso cui verrebbero ad essere soggette le parti comuni del fabbricato a causa dell’aggiunta di un ulteriore piano; oppure l’indennità potrebbe essere dovuta alla diminuzione delle quote del suolo di cui sono titolari.

Natura dell’indennità di sopraelevazione

Ma di quale natura è l’obbligo dell’ indennità? In genere, il  diritto “si configura come diritto di credito, sicché il termine di prescrizione dell’indennità è quello decennale (art. 2946 c.c.) e, in caso di ritardato pagamento dell’indennità, i condomini creditori – se vogliano conseguire il pagamento degli interessi – devono mettere in mora il debitore, a norma dell’art. 1282 c.c. (Cassazione, 16/10/1990, n. 10098). L’obbligo del pagamento sorge infatti all’atto dell’ultimazione dei lavori, ma gli interessi per ritardato pagamento, da parte di chi ha sopraelevato e a favore degli altri condomini, decorrono solo dalla data di messa in mora a norma dell’art. 1282 c.c.”.

Calcolo dell’indennità di sopraelevazione

Per calcolare l’indennità di sopraelevazione “si divide il valore attuale del suolo sul quale poggia l’edificio, o la parte di esso che viene sopraelevata, per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione, e si detrae la quota che spetterebbe a chi beneficia della sopraelevazione. non si deve tener conto delle cantine e delle soffitte, perché pertinenza dell’intero fabbricato (se comuni) o dell’ultimo piano (se appartengono al proprietario esclusivo di questo. Si considerano invece i piani interrati. Chi effettua la sopraelevazione non sempre è obbligato al pagamento della relativa indennità:  per esempio, quando abbia precedentemente acquistato  la proprietà esclusiva della colonna d’aria sovrastante l’edificio. L’indennità deve essere corrisposta anche se la sopraelevazione sia stata realizzata in assenza del permesso di costruire. Se fra la sopra elevazione e la liquidazione dell’indennità passa molto tempo, gli aventi diritto possono chiedere la rivalutazione della somma”. 

Indennità sopraelevazione. Riforma condominio 2013 – di Elisabetta Paladini

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: condominio, sopraelevazione

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