In un condominio le innovazioni sono quelle opere nuove che implicano una modificazione notevole della cosa comune. Innovazioni condominiali. Tipologie e caratteristiche
Innovazioni condominiali. Tipologie e caratteristiche. Esse possono presentare due caratteri:
–un carattere oggettivo: mutamento della destinazione o modifica della sostanza della cosa comune;
–un carattere soggettivo: interesse della maggioranza dei condomini all’esecuzione dei lavori innovativi.
In ambedue i casi le innovazioni devono comunque comportare un miglioramento della cosa comune. Inoltre le innovazioni possono essere:
–lecite, se dirette al miglior godimento della cosa comune;
–vietate, se pregiudicano la statica o il decoro dell’edificio o i diritti anche di un solo condomino;
–gravose,se comportano una spesa rilevante;
–voluttuarie,se non comportano alcuna utilità pratica; si tratta di innovazioni che, pur non comportando una spesa eccessiva, risultano superflue e non necessarie.
–immateriali, se comportano un mutamento di destinazione della cosa comune
Per quanto concerne le innovazioni introdotte dalla riforma del condominio, essa ha consentito di ridurre il quorum per le delibere ce riguardano la realizzazione di alcuni impianti: “I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore hanno ad oggetto:
-le opere e gli interventi volti a modificare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
-le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio stesso, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o terzi;
-l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche via satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche che possano alterare la destinazione della cosa comune”.
La L. 220/2012 ha mantenuto il divieto, previsto dall’articolo 1120 c.c., di procedere ad innovazioniche possano recare pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato, che ne alterano il decoro architettonico o che rendono le parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
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