L’articolo 1121 c.c. disciplina le innovazioni cd. gravose o voluttuarie. Innovazioni gravose e voluttuarie. Riforma condominio 2013
Innovazioni gravose e voluttuarie. Riforma condominio 2013. Le prime sono quelle innovazioni che comportano una spesa onerosa rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio (ad esempio l’installazione di impianti di aria condizionata centralizzata in un edificio fatiscente). Le innovazione voluttuarie sono quelle non sono strettamente indispensabili o comunque prive di utilità pratica.
Ovviamente il carattere gravoso e voluttuario dell’innovazione deve essere determinato con riguardo alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio.
Se l’innovazione riveste un carattere di gravosità o voluttuosità e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intenderanno trarne vantaggio saranno esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se, invece, l’utilizzazione separata non sarà possibile, l’innovazione non sarà consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accetta intenda sopportarne integralmente la spesa.
I condomini dissenzienti e i loro eredi o aventi causa potranno tuttavia, in qualunque momento, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e manutenzione dell’opera.
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