
Non sempre è facile capire se un intervento in condominio sia una semplice modificazione o costituisca un’innovazione. Innovazioni o modifiche? Interventi in condominio
Innovazioni o modifiche? Interventi in condominio. Si pensi a lavori non strettamente necessari, ma comunque in grado di migliorare l’utilizzo della parte comune o rendere migliore l’estetica dell’edificio.
Anche la legge non viene in aiuto in quanto manca una definizione di innovazione. Sull’argomento si sono invece avute una serie di sentenze che colmano il vuoto legislativo. Per innovazione s’intende allora ogni opera nuova che va oltre i limiti della conservazione e dell’ordinaria manutenzione, che porta ad una modifica totale o parziale della cosa comune, con la conseguenza o di migliorare o peggiorare il godimento del bene o comunque di alterare la destinazione originaria del bene.
Vi sono innovazioni che hanno lo scopo di migliorare il godimento o il rendimento della cosa comune; queste vanno deliberate dall’assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti ed i due terzi del valore dell’edificio. Il fine è quello di garantire ai condomini la possibilità di introdurre modifiche o opere nuove in maniera più agevole, e dall’altra parte di impedire quelle opere nuove che, pur prevedendo vantaggi per alcuni dei condomini, possano arrecare danno al godimento delle cose comuni anche da parte di un solo condomino.
La spesa per le innovazioni spetta a tutti, anche a coloro che sono stati contrari poiché le delibere vincolano tutti.
Ciò non vale per gli interventi innovativi voluttuari, ossia per quelle opere prive di una specifica utilità. In caso di interventi voluttuari, il condomino contrario può sottrarsi alla spesa; nel caso in futuro voglia comunque giovarsi dell’opera dovrà contribuire alle spese per la quota di sua spettanza.
Sono semplici modifiche e non innovazioni, i lavori finalizzati ad un uso più intenso della cosa comune , senza che ciò comporti un alterazione sostanziale e senza che impedisca agli altri la possibilità di utilizzarla secondo la sua normale destinazione.
Così, sono semplici modifiche le delibere con cui è disposto l’apposizione di cancelli all’ingresso del condominio, oppure quelle con cui viene disposta la realizzazione di una botola nel vano scale al fine di accedere al tetto comune senza scomodare gli occupanti l’ultimo piano dell’edificio. In ogni caso, se la spesa per i lavori comportanti modifiche sono di notevole entità, la delibera deve essere presa con i voti della maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà dei millesimi, poiché trattasi comunque di opere di straordinaria manutenzione.
Quindi, in buona sostanza si può dire che il discrimine tra innovazione e modifica è rappresentato dall’alterazione o meno della forma e sostanza del bene comune.
Lascia un commento