Denuncia inizio attività. Ai fini dell’inizio dei lavori, il Testo Unico per l’edilizia prevede che sono soggetti alla preventiva presentazione della denuncia di inizio attività:
Denuncia inizio attività: quali interventi
– gli interventi per i quali non è previsto il permesso di costruire e quelli non rientranti nell’attività edilizia libera;
– le varianti al permesso di costruire, a patto che non modifichino la sagoma, la volumetria dell’edificio, non mutino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non violino le disposizioni contenute nel permesso di costruire.
Vi sono, poi delle ipotesi, previste dalla L. n.443 del 2001 in cui il privato dovrebbe richiedere il permesso di costruire, ma ha la facoltà di presentare in alternativa la D.I.A..Queste sono:
– gli interventi edilizi minori, previsti dall’art. 22, comma 1-2 del Testo Unico; in essi rientrano anche le opere di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo;
– gli interventi di ristrutturazione edilizia, nei quali rientrano la demolizione e la successiva ricostruzione con identica sagoma e volume;
– le nuove edificazioni, gli ampliamenti, addizioni, sopralzi;
– gli interventi già subordinati al permesso di costruire.
Al fine di rendere omogenee e coordinate le disposizioni previste dal Testo Unico e dalla L. 443 del 2001 è stato emanato il D.lgs n. 301 del 2005 il quale ha introdotto la distinzione tra la D.I.A semplice e la superD.I.A.
Denuncia inizio attività: differenze DIA e superDIA
La D.I.A. semplice concerne gli interventi edilizi “minori”, previsti dall’art. 22, comma 1-2 del Testo Unico, e contempla la possibilità per il privato di presentare anche per essi il permesso di costruire. Essa è gratuita a meno che le singole Regioni non prevedano il contrario.
La superD.I.A. ha per oggetto gli interventi edilizi di cui all’art. 22, comma 3, del Testo Unico, per i quali il privato è tenuto richiedere il permesso di costruire, ma può in alternativa presentare la denuncia di inizio attività. A differenza della D.I.A. semplice essa è onerosa.
E’ poi bene ricordare che la L. n.80 del 2005 ha previsto la necessità di presentare la denuncia di inizio attività anche nel caso in cui si richiedano concessioni costitutive e iscrizioni in albi per l’esercizio di attività commerciali o imprenditoriali.
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