Lavori di rimozione delle barriere architettoniche. In base al Dm n. 236/1989 le barriere architettoniche sono definite come:
Lavori di rimozione delle barriere architettoniche
-Quelli “ ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità ridotta o impedita in forma permanente o temporanea”;
-Quelli “ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti”;
-“la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”.
Lavori di rimozione delle barriere architettoniche
Anche i Testo Unico dell’Edilizia, all’art. 77, contiene disposizioni riguardanti i progetti e le autorizzazioni che si rendono necessarie tutte le volte che occorre intervenire con lavori volti al superamento ed alla rimozione delle barriere architettoniche.
Per cui i progetti in tal senso devono essere stilati osservando quanto fissato dal Dm n., 236/1989 in merito alle prescrizioni tecniche, con il seguente contenuto minimo:
Lavori di rimozione delle barriere architettoniche.
1.Accortezze tecniche idonee per l’installazione di meccanismi volti a favorire l’accesso ai piani superiori degli immobili, compresi anche i servoscala;
2.Accessi idonei per poter entrare nelle parti comuni degli immobili e nelle singole unità immobiliari facenti parte di stabili condominiali;
3.Almeno vi deve essere un accesso per ogni piano di edificio, consistente in rampe senza scale o in mezzi di sollevamento adeguati;
4.In caso di edifici con più di tre piani, installazione di un ascensore facilmente raggiungibile tramite rampa senza gradini.
Lavori di rimozione delle barriere architettoniche
Inoltre, con riferimento agli immobili vincolati, aventi particolare interesse storico-artistico o paesaggistico, la norma stabilisce che i progetti volti alla rimozione delle barriere architettoniche in tali edifici devono essere approvati in via preventiva dall’amministrazione a cui ne compete la tutela (Soprintendenza o Regione). Nel caso in cui l’Autorità competente non si pronunci sul progetto entro 90 giorni, in caso di vincoli paesaggistici, o 120, in caso di vincoli storici-artistici, si ritiene formato il silenzio-assenso.
In ogni caso, tutti i lavori finalizzati al superamento delle barriere architettoniche devono essere realizzati rispettando la normativa antisismica, antincendio o le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni.
Il Testo Unico dell’Edilizia ha poi stabilito che gli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche rientrano nell’attività edilizia libera, sempre che non prevedano la costruzione di rampe o ascensori esterni o di manufatti che possano alterare la sagoma dell’immobile. In quest’ultimo caso, per l’esecuzione dei lavori, è necessario un titolo abilitativo.
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