Sono soggette ad aliquota del 4% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati: “Tupini” e Prima casa. Iva 4% prima casa e fabbricati Tupini.
Iva 4% prima casa e fabbricati Tupini. L’aliquota è del 4% purchè il committente sia un soggetto che svolge l’attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita; abitazioni non di lusso, purchè il soggetto committente abbia le caratteristiche per fruire delle agevolazioni “prima casa”; costruzioni rurali (ad uso abitativo).
Iva 4% prima casa
Cosa si intende per agevolazioni “prima casa”? Quando si costruisce la prima casa, oltre ad avere la possibilità di usufruire di detrazioni per un eventuale mutuo, è possibile richiedere l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 4% per l’acquisto di beni finiti e per la prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto, quindi per l’esecuzione di lavori. Parlando di interventi di nuova costruzione, al beneficio sono ammessi anche ampliamenti o completamenti della prima casa.
Rientrano invece nei requisiti di edifici Tupini tutte le costruzioni non di lusso che abbiano almeno il 50% della superficie totale fuori terra adibita ad abitazioni e non più del 25% destinato a superficie commerciale. Nella superficie delle abitazioni si considerano balconi e terrazze.
Per quanto concerne invece la ricostruzione, previa demolizione, dell’edificio, può essere inquadrata in due differenti modalità:
-l’intervento è assimilabile a una nuova costruzione e di conseguenza può usufruir dell’aliquota del 4%;
-l’intervento rientra nel novero di quelli di recuperi del patrimonio edilizio e di conseguenza rientra nell’aliquota del 10%.
Ci sarebbero da prendere in esame anche altri tre aspetti:
-opere soggette a aliquote diverse: quando in un contratto d’appalto ha per oggetto opere soggette ad aliquote differenti, se il corrispettivo è determinato unitariamente, si applica l’aliquota più elevata.
-committenti plurimi: se in un contratto d’appalto vi sono più committenti, ognuno per una specifica unità immobiliare, si può applicare l’aliquota ridotta per il singolo soggetto, sempre se abbia i requisiti “prima casa”;
-opere di urbanizzazione: nel caso di appalti per la costruzione di fabbricati Tupini per le opere di urbanizzazione l’imposta bisogna applicarla separatamente, perché l’esecuzione di queste opere non si può considerare come una prestazione accessoria alla realizzazione di fabbricati.
E ancora, sono soggette ad aliquota del 4% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Per barriere architettoniche intendiamo:
-gli ostacoli fisici che sono una fonte di disagio per la mobilità delle persone;
-gli ostacoli che limitano o impediscono la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
-la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo.
Iva 4% prima casa e fabbricati Tupini – di Elisabetta Paladini
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