Iva al 10% per manutenzione degli impianti di riscaldamento privati
Iva al 10% per manutenzione degli impianti di riscaldamento privati. Quando ci accingiamo a fare i controlli e le revisioni sugli impianti termici di casa, queste attività rientrano nella manutenzione ordinaria. Di conseguenza l’iva che si va a pagare è del 10% anche se l’immobile è ad uso abitativo.
Iva al 10% per manutenzione degli impianti di riscaldamento privati.
Questa è la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2013 n. 15/E con cui si è garantito che l’aliquota agevolata del 10% spetta anche se chi chiede l’intervento di manutenzione degli impianti di riscaldamento è non solo il condominio ma anche il singolo privato.
Secondo il testo della legge (Testo unico Edilizia), sono opere di ordinaria manutenzione e quindi sono soggette all’aliquota agevolata del 10% tutte quelle opere che servono a riparare , rinnovare, integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici ESISTENTI.
Dunque non vi è alcuna distinzione tra la manutenzione di una caldaia centralizzata condominiale e una caldaia autonoma privata.
Iva al 10% per manutenzione degli impianti di riscaldamento privati.
Attenzione però: l’agevolazione del 10% non si applica nel caso di contratti che oltre alla manutenzione ordinaria prevedano anche altre prestazioni, come ad esempio l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi, per le quali non è previsto un compenso diverso.
Cosa deve fare allora il privato che abbia già pagato alla società che eroga il servizio di manutenzione l’iva al 21%? Il privato potrà chiedere il rimborso alla società, rilasciando un’attestazione. A sua volta la società dovrà presentare una richiesta di rimborso dell’iva pagata in eccesso dal privato entro 2 anni decorrenti dalla data di versamento dell’imposta applicata nella misura ordinaria (art.21 dlgs n.546/1992).
In ogni caso la società otterrà il rimorso solo a condizione che sia in grado di provare l’effettiva restituzione delle somme in eccesso ai privati.
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