Il D.L. 83/2012, c.d. Decreto Crescita ha introdotto dal 26 giugno 2012 l’Iva su opzione per la cessione e la locazione di immobili abitativi costruiti o ristrutturati da imprese. Iva cessione immobili.
Iva cessione immobili. Le disposizioni riguardanti le cessioni sono:
-cessioni di terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria;
-cessione di fabbricati abitativi;
-cessione di fabbricati strumentali.
Come per le locazioni, anche per le cessioni il regime naturale è l’esenzione da Iva; inoltre per tutte le cessioni è possibile optare per l’imponibilità Iva a cura del cedente, nel relativo atto di compravendita. Stando a quanto pervenuto, viene anche prevista una “nicchia” di naturale applicazione Iva, senza necessità di alcuna opzione per le cessioni di immobili.
Invece, per quanto concerne le cessioni di alloggi sociali, esse sono esenti da Iva, salva la possibilità di optare per l’applicazione dell’Iva nel relativo atto.
Le cessioni di immobili abitativi risultano imponibili a Iva:
– per “obbligo”, le cessioni effettuate dalle imprese costruttive entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori;
-per “opzione”, le cessioni effettuate dalle stesse imprese costruttrici, decorsi i 5 anni dalla data di ultimazione lavori.
Restano invece esenti da Iva, le cessioni di immobili abitativi poste in essere da imprese diverse da quella di costrizione o ristrutturazione; le cessioni di immobili abitativi, poste in essere dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati, decorsi 5 anni dalla data di ultimazione lavori.
Il punto 8-ter) contiene le disposizioni relative alla cessione di fabbricati strumentali. A fronte di una regola generale che prevede l’esenzione sulle cessioni di tali beni, si applica invece l’IVA nelle seguenti ipotesi:
-cessioni di fabbricati strumentali effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento (IVA per obbligo);
-cessioni di fabbricati strumentali per le quali, nel relativo atto, il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione (IVA per opzione).
Con le nuove modifiche sono state eliminate tutte le previsioni di imponibilità Iva “obbligatorie” diverse da quella del costruttore o ristrutturatore che cede l’immobile, ed è stato incrementato da 4 a 5 anni il lasso temporale entro il quale il costruttore o ristrutturatore che ha ultimato l’immobile o il lavori deve cedere obbligatoriamente in Iva.
Stando quindi alle modifiche apportate dal 26 giugno 2012, ora il costruttore o ristrutturatore che cede immobili strumentali entro 5 anni dalla data di ultimazione lavori deve obbligatoriamente applicare l’Iva; inoltre, in tutti gli altri casi il cedente soggetto passivo ai fini Iva può applicare il regime di imponibilità Iva solo a seguito di esplicita opzione da esercitarsi nell’atto di cessione.
Iva cessione immobili – di Elisabetta Paladini
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