A seconda dei diversi casi di cessione viene applicata un’Imposta diversa: del 10%, del 4%. La progettazione dei professionisti è invece del 21% . Iva in edilizia: aliquota al 4%, al 10 e al 21%.
Iva in edilizia: aliquota al 4%, al 10 e al 21%.
Sono soggette ad aliquota del 4%:
la cessione o realizzazione di case di abitazione classificata “non di lusso”, prima casa;
– la cessione o realizzazione di costruzioni rurali destinate a uso abitativo del proprietario o di addetti alle coltivazioni o allevamento;
-le cessioni di beni “finiti” (porte, infissi esterni, santa, caldaia);
-le assegnazioni di casa abitative fatte a soci;
-l’ampliamento o completamento degli edifici;
-la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’aliquota agevolata del 10% risulta applicabile:
-per la cessione o realizzazione di immobile a prevalente destinazione abitativa privata;
-per la cessione da parte dell’impresa costruttrice di fabbricati o porzioni degli stessi;
– per la cessione o realizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica;
-per la cessione o realizzazione delle pertinenze di immobili abitativi;
-per la cessione o realizzazione degli edifici aventi finalità di istruzione, cura e beneficienza;
-per la cessione di fabbricati o porzione da parte delle imprese;
-per i servizi con contratto d’appalto o d’opera;
-per la cessione di beni “finiti”, forniti per restauro, risanamento e ristrutturazione;
-per la locazione di immobili;
-per la realizzazione o cessione si opere di urbanizzazione;
-per la manutenzione straordinaria e ordinaria;
-per la realizzazione di opere intere (ripostigli, caminetto, pareti divisorie).
Iva in edilizia: iva professionisti
Non rientrano nelle agevolazione le prestazioni rese dai professionisti, in quanto risultano collegate solo in maniera indiretta alla realizzazione dell’intervento. A tal proposito, l’Iva va quindi versta al 21%.
Per quanto concerne i subappalti, l’aliquota Iva si determina in riferimento all’appalto principale. Inoltre, alle agevolazioni dell’Iva ci sono particolari limitazioni per i beni “significativi” (ascensori, montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo del’aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza).
Per tali beni, l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto de valore dei predetti beni,Il limite di applicabilità dell’agevolazione è previsto per i beni nella loro interezza e non è riferibile alle singole parti o pezzi che li compongono.
Ma ora diamo uno sguardo alle novità per i costruttori del Dl n.83:
-Le cessioni: sono imbonibili a Iva anche dopo 5 anni dalla costruzione o dal restauro, le cessioni di fabbricati o porzioni di essi, effettuate dalle imprese costruttrici;
-Le locazioni: sono imbonibili a Iva anche dopo 5 anni, le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici;
-I fabbricati strumentali: nel caso di cessioni o locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati strumentali che non sono suscettibili di diversa utilizzazione , si prevede che queste operazioni siano imponibili a Iva,a che dopo 5 anni dalla realizzazione.
-Reverse change: si applica il meccanismo della reverse charge per le cessioni dei fabbricati da parte delle imprese costruttrici o esecutrici.
Iva in edilizia: aliquota al 4%, al 10 e al 21% – di Elisabetta Paladini
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