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L’Iva agevolata al 10% sulle ristrutturazioni edilizie

30 Gennaio 2013 by Redazione 4 commenti

IVA 10%

L’Iva agevolata al 10% sulle ristrutturazioni edilizie nella finanziaria. Le agevolazioni

Iva al 10%

 

Il regime agevolato dell’Iva al 10% per i lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria. La Finanziaria 2010 ha reso permanente (la scadenza fissata in precedenza era il 31 dicembre 2011) regime agevolato dell’Iva.
Tale regime agevolato prevede che in caso di prestazioni di servizi riguardanti lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria su immobili residenziali si applica l’Iva ridotta al 10%.

Beneficiare dell’ Iva agevolata al 10%

Per poter beneficiare dell’Iva al 10% non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata, indicazione che però è obbligatoria per fruire del bonus 55% sul risparmio energetico e di quello del 36% per il recupero del patrimonio edilizio.

In caso di cessione di beni si applica comunque l’Iva ridotta, a patto che la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Però, se l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, L’Iva al 10% si applica a tali beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Questo limite di valore si ottiene togliendo dall’importo complessivo della prestazione( rappresentato dall’intero compenso dovuto dal committente), solo il valore dei beni significativi.

Iva agevolata al 10% e “beni significativi”

Ai sensi del decreto del 29 dicembre 1999 sono considerati beni significativi:Iva agevolata al 10% sulle ristrutturazioni

–    le caldaie;

–    gli ascensori e i montacarichi;

–    gli impianti di sicurezza;

–    i video citofono;

–  le apparecchiature per il condizionamento ed il riciclo dell’aria;

–    gli infissi interni ed esterni;

–    i sanitari e la rubinetteria da bagno.

Iva al 10%L’Iva al 10% sui predetti beni si applica solamente fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi. Per cui se ad esempio il costo dell’intervento da effettuare è di euro 10.000 ( euro 4.000 per la prestazione lavorativa ed euro 6.000 per l’acquisto dei beni significativi come la caldaia e gli apparecchi per il condizionamento), l’Iva ridotta si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Quindi l’Iva al 10% si applica solo su euro 4.000. Sui restanti euro 2.000 si applica l’Iva al 20%.

Iva agevolata al 10%: quando è esclusa

L’Iva ridotta non può applicarsi ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, né ai beni acquistati direttamente dal committente, alle prestazioni professionali effettuate nell’ambito di interventi volti al recupero edilizio, alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In quest’ultima ipotesi la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20% alla ditta principale che successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, sempre che vi siano tutti i presupposti.

Per fruire dell’Iva al 10% non occorrono adempimenti particolari né alcuna comunicazione ad Enti istituzionali, né il pagamento tramite bonifico. E’ però necessario che i lavori di ristrutturazione siano fatti su abitazioni adibite a dimora di privati.

L’Iva al 10% è prevista anche per gli interventi di restauro edilizio, risanamento conservativo e ristrutturazione. In particolare l’aliquota agevolata si applica:

– per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione
degli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione;

– per l’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico per l’Edilizia (DPR n. 380/2001).

Inoltre, L’Iva agevolata al 10% si applica anche alle forniture dei “beni finiti”, ossia a quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità.

Si pensi ad esempio alle caldaie, alle porte, ai sanitari e via dicendo. In tal caso l’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li compie.

MODULISTICA: scarica il modulo per richiedere Iva al 10%

 L’Iva agevolata al 10% sulle ristrutturazioni edilizie – di Redazione

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: 10, detrazione, iva, parti comuni

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. PAOLO DESTEFANO dice

    9 Aprile 2013 alle 23:24

    Chiedo se per la ristrutturazione edilizia di un immobile adibito a ristorante è prevista l’aliquota ridotta del 10%
    Grazie

    Rispondi
    • Redazione dice

      10 Aprile 2013 alle 00:51

      Possono usufruire dell’aliquota IVA 10% anche i fabbricati a carattere non abitativo, come uffici, negozi, alberghi, ecc.

      Rispondi
  2. Carlo Menegon dice

    25 Agosto 2013 alle 16:42

    Dal 10 Agosto ho acquistato e fatto installare due climatizzatori a pompa di calore per l’appartamento di mia proprietà, che hanno sostituito due impianti fuori uso e mandati in discarica con relativa ricevuta di rottamazione. Vorrei sapere se ho diritto all’IVA del 10% e se la detrazione fiscale del 65% potrà essere scalata dall’importo della fattura del Rivenditore/Installatore. Da diverse fonti (Corriere della Sera) ho appreso che sarà poi il Rivenditore/Installatore a recuperare quanto riconosciuto a me come bonus fiscale, direttamente dallo Stato/Fisco. Vi risulta così? Grazie anticipate e cordiali saluti.

    Rispondi
  3. Salvatore dice

    1 Marzo 2016 alle 09:43

    Buongiorno ho acquistato un’alloggio è prima casa devo ristrutturare x chiedere dell’iva agevolata al 10% devo segnalare la ristrutturazione al comune?

    Rispondi

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