Torna l’Iva per gli immobili abitativi. Il decreto legge sulle liberalizzazioni ha rivisto l’art 10 del DPR n.633 del 1976 in tema di Iva per le locazioni e le cessioni immobiliari. Se finora era a carico del compratore finale il mancato recupero dell’imposta Iva pagata sugli acquisti, sembra che la nuova normativa preveda degli aiuti non solo per le imprese costruttrici ma anche per i locatari ed i stessi compratori di immobili.
In pratica, a fronte del pagamento dell’Iva da parte loro vi sarebbe come corrispettivo una diminuzione dei prezzi di mercato degli immobili dovuti alla possibilità per i costruttori di recuperare l’Iva sugli acquisti.
In ogni caso permane una certa disparità di trattamento tra le imprese costruttrici e quelle di ripristino in quanto solo le prime avranno la possibilità di applicare l’imposta alle locazioni ed alle cessioni abitative, mentre le seconde solo alle cessioni.
Per quanto riguarda gli affitti di abitazioni, le imprese di costruzione che hanno realizzato case per poi rivenderle, avranno la possibilità di affittarle con applicazione dell’Iva solo a condizione che abbiamo optato espressamente per l’imposizione nel rogito.
L’opzione per l’Iva non è, al contrario, necessaria nel caso di affitti di abitazione di durata non inferiore a 4 anni ed compiute in attuazione di piani di edilizia convenzionata e nel caso di affitto di costruzioni destinati ad alloggi sociali.
L’Iva da applicare è pari al 10%. Solo a partire dal 1° ottobre 2012 la stessa aumenterà al 12%.
Per quanto riguarda le cessioni di immobili abitativi, l’opzione per l’imponibilità sembra riferirsi sia all’edilizia agevolata che alla cessione di immobili eseguiti da imprese costruttrici che hanno in precedenza affittato i locali optando per l’imponibilità.
Il regime di imponibilità riguarda anche le cessioni di abitazioni effettuate da imprese di ripristino, ossia da imprese che hanno eseguito lavori di ripristino entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori.
L’iva sugli immobili abitativi decorrerà dalla data del rogito notarile. Per cui, agli atti notarili stipulati dopo la data di entrata in vigore del decreto sulle liberalizzazioni si applicherà l’Iva sempre che vi sia stata tale scelta da parte del cedente l’immobile.
Gli stessi atti saranno assoggettati ad Iva anche se siano trascorsi più di 5 anni dall’ultimazione dei lavori.
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