La comunione indica il fenomeno della con titolarità dei diritti, che ricorre quando più soggetti sono titolari di un unico diritto sul bene. La disciplina della comunione
La disciplina della comunione. Dall’articolo 1100 c.c. si ricava che gli elementi caratterizzanti della comunione sono:
-l’unicità del bene comune. Il diritto di ciascun partecipante investe l’intera cosa comune, si parla quindi di comunione pro indiviso, nella quale la cosa comune appartiene per intero a tutti i partecipanti;
-la presenza di almeno due soggetti titolari di altrettanti diritti di eguale contenuto sul bene.
Il compartecipante può, però, anche rinunciare al diritto di comproprietà e di conseguenza verrà meno anche all’obbligo di corrispondere alle spese per mantenere in vita la cosa.
Fonti della Comunione
Le fonti principali della comunione sono tre:
-il titolo: ossia il contratto che esprime la volontà di più persone interessate a costituire una comunione che è definita volontaria. Il titolo può anche contenere le norme regolatrici della comunione stessa;
-la legge: si ha comunione legale quando la comunione trova il suo fondamento nella legge o perché trattasi di figure di comunioni speciali;
-gli usi o consuetudini: sono regole non scritte osservate dalla generalità dei consociati in modo costante e uniforme per congruo periodo di tempo, col convincimento che si tratti di norme giuridicamente vincolanti.
Caratteri della comunione
I caratteri tipici della comunione sono: la quota che rappresenta una parte ideale ed astratta dell’oggetto della comunione; l’assoluta mancanza di autonomia patrimoniale dei bene che costituiscono la comunione; quest’ultima caratteristica comporta invece tre effetti:
-ogni comunista può disporre dei beni comuni;
-i creditori personali del comunista possono rivalersi sui beni comuni, nei limiti della quota;
-manca la previsione del beneficio della preventiva escussione dei beni comuni a favore dei creditori.
Il comma 2 dell’articolo 1101 c.c. afferma che ogni comunista concorre nei vantaggi e nei pesi della comunione in proporzione alla quota di cui è titolare. Inoltre il singolo partecipante può usare e godere della cosa comune in forma diretta o indiretta. E ancora, l’uso e il godimento della cosa da parte di ciascuno è proporzionale alla propria quota.
L’uso della cosa comune ha però anche dei limiti: ad esempio non può alternare la destinazione economica originaria, né impedire agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto; il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno agli altri partecipanti.
Scioglimento della comunione
La comunione si scioglie per mezzo della divisione che può avvenire attraverso una spartizione materiale delle cose o su richiesta da parte del singolo.
Alla divisione della comunione si applicano le disposizione sulla divisione ereditaria contenute negli articoli 713 e seguenti del codice civile. Tuttavia, l’autorità giudiziaria può considerare irricevibile la richiesta di scioglimento se il particolare uso cui è destinato il bene comune non lo consente Questo vale soprattutto per i beni condominiali.
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