Fabbricati rurali. La ruralità non è retroattiva
La Commissione tributaria provinciale di Modena si è pronunciata con sentenza n. 75/02/2013 in merito al valore retroattivo o meno delle domande di variazione catastale. La ruralità non è retroattiva nei fabbricati rurali
Ha stabilito che le domande di variazione catastale, presentate in base al DL 70/2011 per ottenere la categoria rurale, non hanno effetto retroattivo, quindi la ruralità non è retroattiva.
Con il succitato decreto il legislatore aveva recepito l’orientamento dei giudici di legittimità che avevano stabilito che gli immobili rurali dovevano essere accatastati in categoria rurale, dando la possibilità ai contribuenti di presentare la domanda di variazione della categoria catastale entro il 30 settembre 2012. A tale domanda occorreva allegare un’autocertificazione in cui si dichiarava che l’immobile presentava i requisiti della ruralità a decorrere, ed in modo continuativo, dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
E’ sorta in tal modo la questione della retroattività o meno delle domande in tal senso presentate. A ciò si aggiunga che a seguito dell’assoggettamento all’IMU anche dei fabbricati rurali, dal 2012 il Dl 70/2011 è stato abrogato ed al suo posto è stato emanato un nuovo decreto (26.07.2012) che stabilisce che il requisito di ruralità di un immobile deve essere evidenziato in Catasto con un’annotazione apposita. Inoltre, ha stabilito che il requisito della ruralità decorre dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
Tale previsione di retroattività del decreto è negata dalla giurisprudenza poiché non sussiste una norma primaria che stabilisca ciò.
Si ricorda che per giurisprudenza si intende il complesso di decisioni giudiziarie avutesi in ordine all’interpretazione o all’applicazione di una norma. Nei tempi passati, ed ancor oggi in alcuni stati, le decisioni giudiziarie sono fonti del diritto. Nel diritto italiano, la sentenza del giudice produce invece effetti solo nei confronti delle parti in causa. Ciò non toglie che i giudici possono tener conto, e spessissimo lo fanno, delle decisioni prese in ordine ad un determinato argomento (link)
La ruralità non è retroattiva nei fabbricati rurali – di Redazione
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