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Scia in edilizia. Scia sostituisce la Dia

30 Gennaio 2013 by Redazione 1 commento

opere urbanizzazione

Con il D.L. n.78  del  31 maggio 2010 convertito in Legge (n.122 del 30 luglio 2010) si introduce la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che sostituisce la Dichiarazione di inizio attività (DIA). Scia in edilizia. Scia sostituisce la Dia. 

 

Scia in edilizia. Scia sostituisce la Dia. Vediamo cosa prevede la nuova legge:

La legge n. 122 all’art. 49, comma 4-bis, dispone che la SCIA va a sostituire ogni autorizzazione il cui rilascio richieda esclusivamente un accertamento di requisiti.  Ciò significa che per i nuovi edifici occorre il permesso di costruire e non la SCIA in quanto trattasi di interventi che possono richiedere un giudizio discrezionale e non un mero accertamento di requisiti.Scia in edilizia

La segnalazione non va presentata nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Eventuali pareri di enti sono sostituiti da autocertificazioni, salvo le verifiche successive degli enti.

Una volta fatta la segnalazione l’attività può essere iniziata subito. L’amministrazione Comunale ha poi solo 60 giorni di tempo per accertare la rispondenza delle opere al piano regolatore e al regolamento edilizio. Decorsi i 60 giorni sarà possibile fermare i lavori solo  “in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute,  per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione  dell’attività dei privati alla normativa vigente”.

La Scia non può essere applicata alla cosiddetta Super-Dia (prevista all’art. 22.3 del  DPR 380/2001- Testo Unico Edilizia, (ristrutturazioni con modifiche, nuove costruzioni disciplinate da plano-volumetrici dettagliati). Infatti si tratta di interventi soggetti a giudizio discrezionale, come le nuove costruzioni. Pertanto, in tali casi occorre presentare il permesso di costruire.

Scia in ediliziaNel caso di lavori su edifici esistenti sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia è applicabile a condizione che venga allegato anche l’atto di assenso della Soprintendenza. Invece, in caso di manutenzione straordinaria su edifici in ambiti vincolati, ma senza interventi sulle strutture, si applica la Comunicazione (legge 73/2010) con allegato l’atto di assenso della Soprintendenza.

Si ritiene che le DIA  presentate prima del 31 luglio 2010  restano valide in quanto “la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della Dia, salva la possibilità per il privato di presentare per il medesimo intervento una Scia”.

L’introduzione della Scia con Legge generale (n. 122/2010) comporta una modifica degli artt. 22 e 23 del Testo unico dell’edilizia (Legge speciale) che, pertanto, richiederebbe una revisione.

Scia in edilizia. Scia sostituisce la Dia – di Redazione

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: dichiarazione inizio attivita, Scia

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  1. Ufficio del Catasto: i nuovi servizi ha detto:
    2 Giugno 2014 alle 13:24

    […] presentazione degli atti in formato digitale al fine del rilascio del permesso di costruire, della Scia e la presentazione di altre richieste di assenso per iniziare lavori edilizi. L’informatizzazione […]

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