Con il D.L. n.78 del 31 maggio 2010 convertito in Legge (n.122 del 30 luglio 2010) si introduce la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che sostituisce la Dichiarazione di inizio attività (DIA). Scia in edilizia. Scia sostituisce la Dia.
Scia in edilizia. Scia sostituisce la Dia. Vediamo cosa prevede la nuova legge:
La legge n. 122 all’art. 49, comma 4-bis, dispone che la SCIA va a sostituire ogni autorizzazione il cui rilascio richieda esclusivamente un accertamento di requisiti. Ciò significa che per i nuovi edifici occorre il permesso di costruire e non la SCIA in quanto trattasi di interventi che possono richiedere un giudizio discrezionale e non un mero accertamento di requisiti.
La segnalazione non va presentata nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Eventuali pareri di enti sono sostituiti da autocertificazioni, salvo le verifiche successive degli enti.
Una volta fatta la segnalazione l’attività può essere iniziata subito. L’amministrazione Comunale ha poi solo 60 giorni di tempo per accertare la rispondenza delle opere al piano regolatore e al regolamento edilizio. Decorsi i 60 giorni sarà possibile fermare i lavori solo “in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente”.
La Scia non può essere applicata alla cosiddetta Super-Dia (prevista all’art. 22.3 del DPR 380/2001- Testo Unico Edilizia, (ristrutturazioni con modifiche, nuove costruzioni disciplinate da plano-volumetrici dettagliati). Infatti si tratta di interventi soggetti a giudizio discrezionale, come le nuove costruzioni. Pertanto, in tali casi occorre presentare il permesso di costruire.
Nel caso di lavori su edifici esistenti sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia è applicabile a condizione che venga allegato anche l’atto di assenso della Soprintendenza. Invece, in caso di manutenzione straordinaria su edifici in ambiti vincolati, ma senza interventi sulle strutture, si applica la Comunicazione (legge 73/2010) con allegato l’atto di assenso della Soprintendenza.
Si ritiene che le DIA presentate prima del 31 luglio 2010 restano valide in quanto “la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della Dia, salva la possibilità per il privato di presentare per il medesimo intervento una Scia”.
L’introduzione della Scia con Legge generale (n. 122/2010) comporta una modifica degli artt. 22 e 23 del Testo unico dell’edilizia (Legge speciale) che, pertanto, richiederebbe una revisione.
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