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Scia edilizia: Procedure semplificate

30 Gennaio 2013 by Redazione Lascia un commento

scia edilizia

La DIA non esiste più. Oggi è sostituita dalla Scia e l’iter burocratico per dare inizio ai lavori si semplifica, vediamo come. Scia edilizia: Procedure semplificate.

 

Scia edilizia: Procedure semplificate. La legge 122 del 30 luglio 2010 ha convertito in legge il decreto n. 78 del 31 maggio 2010. Trattasi di un importante semplificazione normativa e amministrativa che snellisce l’iter di chi si appresta ad eseguire dei lavori nella propria abitazione.

La DIA , ossia dichiarazione di inizio attività prevedeva tempi di attesa per l’approvazione degli interventi di ben 30 giorni. Oggi viene sostituita dalla Scia, ossia segnalazione certificata di inizio attività che elimina l’obbligo di dover aspettare il via libera dell’amministrazione per poter iniziare i lavori. La pratica applicazione della legge 122/2010 ha sollevato diversi dubbi interpretativi sulla sua applicazione in edilizia.

Il Ministero della semplificazione normativa ha diramatScia edilizia o una nota esplicativa con la quale dichiara che la Scia vale anche per l’edilizia e offre la possibilità immediata di cominciare i lavori relativi a:

1)    manutenzione straordinaria su parti strutturali;

2)    ristrutturazione “leggera” o “fedele”;

3)    restauro o risanamento conservativo.

Quindi ciò che prima era soggetto a Dia oggi è soggetto a Scia. La Scia non può essere invece considerata come un surrogato del permesso di costruire o della Super-Dia i cui ambiti restano immutati, ossia:

1)    ristrutturazione “infedele”, ossia quella che comporta l’aumento di unità immobiliari oppure modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti, delle superfici oppure mutazione della destinazione d’uso;

2)    ristrutturazione urbanistica;

3)    interventi di nuova costruzione.

Altro dubbio, chiarito dal Ministero della semplificazione normativa, era l’esclusione della Scia in caso di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. In tal caso rimane l’obbligo , così come per la Dia, di acquisire preventivamente il parere della Sovrintendenza che deve essere allegato per poi presentare la segnalazione.

Scia edilizia: Funzionamento

Scia edilizia L’inizio dei lavori è possibile il giorno stesso della segnalazione da parte del cittadino il quale non dovrà più attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina. Rimane ferma la possibilità per l’amministrazione di effettuare verifiche in corso d’opera.

La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietà (ex D.P.R. 445/2000), dalle attestazioni e osservazioni dei tecnici abilitati, dalle dichiarazioni di conformità rilasciate dall’Agenzia delle Imprese, dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

Le citate autocertificazioni sostituiscono in toto i pareri i Enti appositi e sostituiscono le verifiche preventive previste dalla legge. Se da tali verifiche dovessero essere accertate la carenza dei requisiti l’amministrazione può vietare la prosecuzione delle attività e ordinare il ripristino dello status quo ante entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Se dovessero scadere i 60 giorni senza nessun intervento da parte dell’amministrazione vige la regola del silenzio-assenso, eccetto il caso in cui non si metta a rischio di danni gravi ed irreparabili il patrimonio artistico, culturale ed ambientale oppure la salute e la sicurezza pubblica. Sanzioni penali, invece, sono previste nel caso in cui all’amministrazione siano fornite dichiarazioni false o mendaci. Anche in quest’ultimo caso l’amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori.

A chi ha presentato la Dia prima dell’entrata in vigore di questa nuova normativa si applica ancora la normativa precedente.

Scia edilizia

Per ciò che riguarda, invece, le cosiddette “attività libere”, ossia manutenzione ordinaria oppure rimozione di barriere architettoniche che non modificano la sagoma dell’edificio la normativa relativa resta del tutto invariata.

La normativa resta invariata anche per quelle attività soggette a semplice comunicazione, ossia:

1)    installazione di elementi d’arredo delle aree perimetrali degli edifici;

2)    opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;

3)    realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro;

4)    lavori di manutenzione straordinaria;

5)    installazione di pannelli solari, fotovoltaici, termici;

6)    opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee.

Scia edilizia: Procedure semplificate – di Redazione

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: dia, Scia

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