La DIA non esiste piĂš. Oggi è sostituita dalla Scia e lâiter burocratico per dare inizio ai lavori si semplifica, vediamo come. Scia edilizia: Procedure semplificate.
Scia edilizia: Procedure semplificate. La legge 122 del 30 luglio 2010 ha convertito in legge il decreto n. 78 del 31 maggio 2010. Trattasi di un importante semplificazione normativa e amministrativa che snellisce lâiter di chi si appresta ad eseguire dei lavori nella propria abitazione.
La DIA , ossia dichiarazione di inizio attivitĂ prevedeva tempi di attesa per lâapprovazione degli interventi di ben 30 giorni. Oggi viene sostituita dalla Scia, ossia segnalazione certificata di inizio attivitĂ che elimina lâobbligo di dover aspettare il via libera dellâamministrazione per poter iniziare i lavori. La pratica applicazione della legge 122/2010 ha sollevato diversi dubbi interpretativi sulla sua applicazione in edilizia.
Il Ministero della semplificazione normativa ha diramat
o una nota esplicativa con la quale dichiara che la Scia vale anche per lâedilizia e offre la possibilitĂ immediata di cominciare i lavori relativi a:
1)Â Â Â manutenzione straordinaria su parti strutturali;
2)Â Â Â ristrutturazione âleggeraâ o âfedeleâ;
3)Â Â Â restauro o risanamento conservativo.
Quindi ciò che prima era soggetto a Dia oggi è soggetto a Scia. La Scia non può essere invece considerata come un surrogato del permesso di costruire o della Super-Dia i cui ambiti restano immutati, ossia:
1)Â Â Â ristrutturazione âinfedeleâ, ossia quella che comporta lâaumento di unitĂ immobiliari oppure modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti, delle superfici oppure mutazione della destinazione dâuso;
2)Â Â Â ristrutturazione urbanistica;
3)Â Â Â interventi di nuova costruzione.
Altro dubbio, chiarito dal Ministero della semplificazione normativa, era lâesclusione della Scia in caso di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. In tal caso rimane lâobbligo , cosĂŹ come per la Dia, di acquisire preventivamente il parere della Sovrintendenza che deve essere allegato per poi presentare la segnalazione.
Scia edilizia: Funzionamento
Lâinizio dei lavori è possibile il giorno stesso della segnalazione da parte del cittadino il quale non dovrĂ piĂš attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina. Rimane ferma la possibilitĂ per lâamministrazione di effettuare verifiche in corso dâopera.
La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietĂ (ex D.P.R. 445/2000), dalle attestazioni e osservazioni dei tecnici abilitati, dalle dichiarazioni di conformitĂ rilasciate dallâAgenzia delle Imprese, dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dellâamministrazione.
Le citate autocertificazioni sostituiscono in toto i pareri i Enti appositi e sostituiscono le verifiche preventive previste dalla legge. Se da tali verifiche dovessero essere accertate la carenza dei requisiti lâamministrazione può vietare la prosecuzione delle attivitĂ e ordinare il ripristino dello status quo ante entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Se dovessero scadere i 60 giorni senza nessun intervento da parte dellâamministrazione vige la regola del silenzio-assenso, eccetto il caso in cui non si metta a rischio di danni gravi ed irreparabili il patrimonio artistico, culturale ed ambientale oppure la salute e la sicurezza pubblica. Sanzioni penali, invece, sono previste nel caso in cui allâamministrazione siano fornite dichiarazioni false o mendaci. Anche in questâultimo caso lâamministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori.
A chi ha presentato la Dia prima dellâentrata in vigore di questa nuova normativa si applica ancora la normativa precedente.

Per ciò che riguarda, invece, le cosiddette âattivitĂ libereâ, ossia manutenzione ordinaria oppure rimozione di barriere architettoniche che non modificano la sagoma dellâedificio la normativa relativa resta del tutto invariata.
La normativa resta invariata anche per quelle attivitĂ soggette a semplice comunicazione, ossia:
1)Â Â Â installazione di elementi dâarredo delle aree perimetrali degli edifici;
2)Â Â Â opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
3)Â Â Â realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro;
4)Â Â Â lavori di manutenzione straordinaria;
5)Â Â Â installazione di pannelli solari, fotovoltaici, termici;
6)Â Â Â opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee.
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