Il diritto di proprietà ma anche il possesso e i diritti reali di godimento (servitù, usufrutto) possono essere minacciati da opere altrui o dal modo di essere di una cosa. Diritto proprietà: le azioni di nunciazione.
Diritto proprietà: le azioni di nunciazione. Al fine di tutelare il proprietario che si veda privato del suo bene o della possibilità di utilizzarlo o ancora disturbato nel godimento dello stesso il codice civile ha predisposto un sistema di tutele:
1. Azioni petitorie;
2. Azioni possessorie;
3. Azioni di nunciazione.
In questa sede parleremo delle azioni di nunciazione che possono essere esperite ogniqualvolta si abbia ragione di temere un danno dalla iniziativa altrui o da cose inanimate. Esse si dividono in:
– Denunzia di nuova opera
– Denunzia di danno temuto
Esse hanno una funzione cautelare e sono caratterizzate dall’urgenza di intervenire al fine di prevenire o arrestare l’insorgere di un pregiudizio.
A chi spetta proporle?
Al proprietario, al possessore, nonché al titolare di un diritto reale di godimento.
Diritto proprietà: denunzia di nuova opera
Essa va proposta quando si ha ragione di temere che da un opera o un’attività, intrapresa sul proprio o sull’altrui fondo, stia per derivare un danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso.
L’azione non è più proponibile qualora l’opera sia già terminata o sia già trascorso un anno dal suo inizio.
Inoltre, per la sua proposizione non è necessario che il danno si sia già verificato o che si sia certi che si possa verificare, ma basta semplicemente che vi sia il pericolo che si verifichi.
L’azione si propone con ricorso al giudice che a seconda delle circostanze potrà evitare la continuazione dell’opera oppure permetterla condizionatamente a opportune cautele. Scarica il ricorso
Diritto proprietà: denunzia di danno temuto
Essa spetta quando si abbia ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa possa derivare pericolo di danno grave e prossimo alla cosa oggetto del diritto o del possesso ( si pensi al crollo di un edificio, oppure ad una gru mal agganciata a terra che potrebbe cadere su una casa).
Anch’essa va proposta con ricorso al giudice che disporrà un provvedimento immediato per porre rimedio alla situazione di pericolo, per esempio l’abbattimento o il puntellamento.
La denunzia di danno temuto si differenzia dalla denuncia di nuova opera in quanto il pericolo deriva dal modo di essere di una cosa inanimata, mentre nel secondo caso dall’azione intrapresa da altri su proprio o sull’altrui fondo e incidente sul bene oggetto di proprietà o di possesso. Scarica la lettera
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