Il diritto di proprietà ma anche il possesso e i diritti reali di godimento (servitù, usufrutto) possono essere minacciati da opere altrui o dal modo di essere di una cosa. Diritto proprietà: le azioni petitorie.
Diritto proprietà: le azioni petitorie. Al fine di tutelare il proprietario che si veda privato del suo bene o della possibilità di utilizzarlo o ancora disturbato nel godimento dello stesso il codice civile ha predisposto un sistema di tutele:
1. Azioni petitorie;
In questa sede parleremo delle azioni petitorie che sono concesse per affermare la titolarità del diritto di proprietà contro chiunque la contesti o ne neghi l’esistenza e contro chiunque affermi di vantare dei diritti reali di godimento sul bene.
Le azioni petitorie comprendono: l’azione di rivendicazione, l’azione negatoria, l’azione di regolamento di confini e l’azione per l’apposizione dei termini tra fondi contigui.
Diritto proprietà: l’azione di rivendicazione
E’ un azione concessa al proprietario (legittimato attivo) del bene contro chi la detiene o possiede la cosa (legittimato passivo) senza averne titolo al fine di rivendicare la cosa
Chi la propone deve fornire la prova del suo diritto, ossia della proprietà. La prova può essere data con ogni mezzo, anche tramite presunzioni, purchè siano precise, gravi e concordanti. Nel momento in cui la prova è raggiunta l’altra parte è condannata al rilascio della cosa. L’azione di rivendicazione non è soggetta a prescrizione, quindi può essere azionata in ogni tempo.
Diritto proprietà: l’azione negatoria
L’azione può essere proposta dal proprietario (legittimato attivo) e da colui che afferma di vantare sulla cosa diritti reali limitati (legittimato passivo).
L’azione è concessa per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa (per esempio una servitù) quando si ha motivo di temere un pregiudizio. Inoltre, l’azione può essere esperita anche al fine di far cessare molestie o turbative sulla cosa provocate da altri; in quest’ultimo caso si può chiedere anche il risarcimento del danno che potrà avvenire in forma specifica, ossia con il ripristino dello stato di fatto preesistente o se ciò è troppo gravoso per chi è tenuto a porla in essere il risarcimento potrà avvenire per equivalente (con il pagamento di una somma di denaro).
Il proprietario è tenuto a fornire la prova del proprio diritto nei confronti del legittimato passivo al quale spetta invece provare il suo diritto reale limitato sul bene.
Diritto proprietà: l’azione di regolamento di confini
Tale azione può essere esperita da ciascuno dei proprietari di due fondi contigui quando il confine di tali fondi è incerto. Quindi l’azione è volta a far accertare da parte del giudice dell’esatto confine tra i fondi.
La prova del confine può essere data con ogni mezzo e il giudice per arrivare alla determinazione esatta deve attenersi, nel caso manchino risultanze probatorie decisive, al confine delineato dalle mappe catastali. Inoltre, il giudice deve esaminare a tal fine i titoli d’acquisto delle rispettive proprietà e se le indicazioni sul confine rilevabili dai titoli sono insufficienti allora può servirsi di ogni altro mezzo di prova.
Diritto proprietà: l’azione per l’apposizione dei termini tra fondi contigui
Tale azione, a differenza di quella di regolamento di confini, è concessa a ciascuno dei proprietari dei fondi contigui quando il confine tra gli stessi sia certo ma i segni di confine siano divenuti ormai irriconoscibili o manchino del tutto. Per cui l’azione è volta a chiedere al giudice di ristabilire dei segnali di demarcazione come pietre o staccionate ecc. a spese di entrambi i proprietari.
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